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DISDETTE CONTRATTI GESTORI AUTOSTRADALI – COMUNICAZIONE ORGANIZZAZIONI CATEGORIA

Roma, 28 marzo 2025
A tutti Gestori di AdS autostradali

Cari colleghi,
molti di voi avranno già ricevuto le disdette per scadenza del contratto di gestione e di tutti gli altri ad esso collegati.
Altri, con ogni probabilità, staranno per riceverle.
Eppure, come vi sarà noto, le durate delle subconcessioni sono state prorogate di due anni per effetto dell’art. 2, comma 2, della legge 156/2021.

Le compagnie petrolifere e, più in generale, gli affidatari dei servizi cosiddetti carbolubrificanti, però, come già in passato, non hanno perso nemmeno questa occasione per dimostrare la loro ossessiva e compulsiva necessità di prendere di petto il proprio Gestore.
Chi può non vedere quali e quanti problemi ha accumulato la viabilità autostradale negli ultimi 25 anni, a cominciare dalla drammatica volatilizzazione dei volumi di vendita (anche a causa di prezzi cervellotici consigliati dalle Aziende)?
Chi può non essere manifestamente consapevole che di quei problemi e della quantità di guasti che sono stati prodotti sono direttamente responsabili anche le stesse compagnie petrolifere che, nella loro inettitudine, si sono fatte sottrarre non solo quantità di denaro incommensurabili, ma anche “ruolo”, fatturati, marginalità, attività collaterali e persino i bagni, che anche l’ultimo degli addetti ai lavori sa essere il centro motore nevralgico di ogni attività in un’area di servizio autostradale?
Ma, a parte le solite, querule lamentazioni, dimentiche della dignità e della autorevolezza che in altra e ormai lontanissima epoca l’industria petrolifera aveva la forza di esprimere, ora e da tempo tutto, alla fine, si riduce a prendersela con i Gestori, vale a dire con quelli che rappresentano la forza vendite, giusto per “darsi un tono”, “eleggere un nemico” con il quale avere qualche speranza di successo (al contrario del Ministero dei Trasporti e delle società concessionarie, dai quali sono abituati a prendere sonori schiaffoni) e, soprattutto, giustificare la propria fallimentare attività manageriale.
E così le compagnie, di tutti i motivi di “profondissimo dissenso” (espresso naturalmente a mezza bocca e a bassa voce) di cui si sono dolute verso i provvedimenti emanati sulla materia sia dall’Autorità di Garanzia dei Trasporti, che dal Ministero, l’unico ricorso che hanno saputo proporre è stato quello depositato al TAR del Lazio, contro un solo ed esclusivo (lo hanno ben specificato e ripetuto negli atti per paura che al Ministero potessero pensare altro) piccolo punto: l’11.1 del Piano di ristrutturazione per le aree di servizio autostradali, allegato al decreto interministeriale del 5.7.2024.
Punto che si limitava a mettere in chiaro come la proroga dei due anni delle subconcessioni, stabilito dalla legge 156/2021, riguardasse ovviamente anche il contratto di gestione.

Vinto il ricorso – anche per una certa, inedita remissività mostrata in apparenza dall’Avvocatura dello Stato – le compagnie stanno riprendendo con soddisfazione la loro attività di portatori di disdette.
Tuttavia, come già detto, il punto 11.1 del decreto interministeriale, oggetto di ricorso, si limitava a mettere in chiaro, quello che è già espresso dalla legge 156/2021, art. 2, comma 2, vale a dire dalla “norma primaria” (di cui l’Avvocatura pare essersi scordata nella sua “difesa”), legge dello Stato e che risulta vigente e inappellata.
E’ incontrovertibile, infatti, che la proroga delle concessioni – altrimenti illegittima – è motivata dal Legislatore dalle ricadute economiche negative causate dalle limitazioni della viabilità e non solo poste al tempo dalle norme a contrasto della diffusione del Covid-19: di fatto, il riconoscimento del mancato “pieno godimento del bene”.
Allo stesso modo, nella norma appare esplicita la volontà di far prevalere l’interesse collettivo relativo alla salvaguardia dei livelli occupazionali, così come peraltro già accaduto con il precedente decreto del 2015.
Entrambe queste motivazioni chiamano direttamente in causa anche il Gestore, sia sotto il profilo del mancato godimento del bene, che per quello collegato all’occupazione degli addetti, tenuto conto che, tolto di mezzo il Gestore, non ci sarebbero né lavoratori, né posti di lavoro da tutelare (se non qualche appalto e qualche lavoretto precario).

Anche per queste ragioni, qui sinteticamente argomentate, le nostre Federazioni hanno predisposto un modello di comunicazione (cfr. allegato da riempire negli spazi evidenziati in rosso) che ciascuno di voi può utilizzare per dare formale contestazione alla disdetta ricevuta, perché sia chiaro, in un Giudizio che eventualmente si rendesse necessario per tutelare la vostra individuale posizione, il vostro rifiuto a “mostrare acquiescenza”, cioè che si possa sostenere il vostro accordo, alla diffida ricevuta.
Naturalmente, le nostre Federazioni continueranno ad attivare ogni iniziativa politico/sindacale volta ad affrontare e possibilmente risolvere l’intera vicenda sul piano negoziale collettivo.
Buon lavoro a tutti.

Per segnalazioni e richieste di chiarimenti, potete utilizzare i seguenti riferimenti:
FAIB Confesercenti: 0644250267; faib@confesercenti.it
FEGICA: 0676276241/2; info@fegica.it
ANISA Confcommercio: 065866351; anisa@confcommercio.it

FAIB Confesercenti – FEGICA – ANISA Confcommercio

 

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