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CONTRATTI: IL DDL MISTERIOSO CHE PUÒ AZZERARE TUTTE LE NORME DI SETTORE

Al momento in cui scriviamo questo articolo ancora non è noto il testo del ddl di riforma del settore, che include norme sulla transizione, sulla ristrutturazione della rete e sui contratti nella filiera distributiva; ciò nonostante, svolgiamo qualche considerazione che non vorremmo fosse necessario trasformare in un giudizio finale sul provvedimento che apparirà.

Dopo la presentazione delle slide di metà maggio e la conseguente levata di scudi delle sigle di rappresentanza dei gestori sull’ipotesi del contratto di appalto, non è ancora approdato in CdM un testo definitivo, ancorché i Ministri abbiano annunciato un timing per prima delle ferie del mese di agosto.

Quel che si è registrato nel tempo trascorso dalla presentazione sono interpellanze delle forze di opposizione presentate dagli onorevoli Peluffo, Patuanelli e, da ultimo, Appendino (non certo tenera con il MIMIT: “….incompetenza del Ministro Ursosta massacrando il settore della rete di distribuzione dei carburanti”, “…migliaia di imprese subiscono contratti che non sono conformi alle norme e il governo se ne sta fregando”, “deve arrivare una risposta a migliaia di famiglie che si spaccano la schiena e guadagnano 3 centesimi lordi al litro”).

Dal fronte ministeriale, per contro, è arrivata una dichiarazione del Sottosegretario BITONCI che, pur volendo essere “rassicurante”, lascia invece assai perplessi: “Ieri abbiamo avuto l’ultimo incontro con il ministro e l’ufficio legislativo, abbiamo chiuso il tema estremamente delicato della contrattualistica”, riportava STAFFETTA del 10.07.2024; “C’erano due posizioni abbastanza estreme, ma grazie anche al presidente dell’UNEM e alle altre associazioni abbiamo trovato una soluzione che contempera i diritti dei gestori. Non ci sarà la individuazione di una tipologia contrattuale specifica, per quello c’è già il Codice civile. Si va verso una maggiore tutela dei gestori, la parte più debole sono i 20mila gestori. È giusto che le compagnie gestiscano direttamente gli impianti ma si rafforza la tutela della parte debole. Le garanzie contrattuali dei gestori e dei lavoratori sono temi estremamente delicati su cui abbiamo posto l’attenzione, senza comunque minare la libera iniziativa. Le compagnie potranno gestire direttamente i punti vendita ma deve essere fatto correttamente, secondo determinati canoni”.

Non conoscendo la “lettera” della soluzione di cui parla il Sottosegretario (né, peraltro, quella sottesa alle slide di maggio), siamo costretti a fare congetture ed a porre qualche domanda.

Si ricorderà che, nella slide n. 5 di maggio, si leggeva che «Si tipizza il contratto di appalto con prescrizioni minime per contratti di affidamento di determinati servizi a valle delle forme di gestione già tipizzate dal Legislatore» mentre nella slide n. 6 si esplicitavano appunto le c.d. “prescrizioni minime”.

Stando alle “rassicurazioni” del Sottosegretario sarebbe stata eliminata la individuazione di una tipologia contrattuale specifica.

In tal caso, domanda è:

Si cancella tutto il concetto (appalto + affidamento servizi “a valle”?

Si cancella solo il contratto di appalto?

Si mantiene il concetto dell’affidamento dei servizi “a valle”?

Siamo già rimasti perplessi sin da maggio su quell’inciso “determinati servizi a valle delle forme di gestione già tipizzate dal Legislatore”. Come è arcinoto, le (“la” se si preferisce) compagnie hanno “creato” dai propri lombi (ossia col proprio denaro) un “nuovo gestore”, ossia la propria controllata, cui affidare, esattamente con “le forme di gestione già tipizzate”, la conduzione dei punti vendita.

A valle” del proprio “nuovo gestore” intendono regolare il rapporto con i “vecchi gestori”, ossia quelli (ma possibilmente altri!) cui prima venivano affidati in gestione i punti vendita, ai sensi del D. Lgs 32/1998, con qualcosa di diverso, si chiami appalto o fattispecie similare.

Magari lo si può scrivere mettendo le parole in un ordine diverso, magari si può togliere la parola famigerata “appalto”, magari lo si può scrivere in modo che sembri (95 % delle probabilità che possa essere alla fine scritto proprio così) che tutti abbiano la medesima possibilità di ricorrere “a valle” a forme contrattuali che, in sostanza, prefigurano una fornitura di servizi d’opera, ma il concetto magico che regge il gioco è proprio quel “a valle”, cioè “a valle” del miracolo della conversione dell’acqua in vino e del vino in acqua, ossia, rispettivamente, della trasformazione indiretta dell’azienda in gestore e diretta del gestore in prestatore di servizi.

A caduta – se questo fosse l’approdo del ddl per la parte contrattualistica (ci auguriamo di esserci davvero sbagliati! E siam pronti a chieder venia del malpensare!) -, ne conseguono ulteriori considerazioni, che sommariamente elenchiamo:

  1. di fatto, non si tratterebbe di meglio normare, a tutela della parte più debole, il quadro delle relazioni contrattuali con i gestori, bensì di normare per la prima volta, la gestione diretta della parte più forte del rapporto;
  2. se le “prescrizioni minime” fossero già dettate in norma (si richiama la slide 6) sarebbe resa in pratica superflua ogni residua contrattazione tra le parti, dal momento che il dettato legislativo sarebbe assolto mediante l’applicazione erga omnes del minimo prescritto, assorbendo qualunque altra materia di confronto;
  3. se la contrattazione tra le parti fosse soddisfatta in questi termini, superfluo sarebbe il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza dei prestatori di servizi d’opera, se non relegato in via di residualità alle forme contrattuali precedenti ancora in vigore e fino allo spirare temporale della loro scadenza;
  4. e, proprio in forza della regolamentazione della gestione diretta, non solo sarebbe precluso un percorso verso formule innovative e liberali – quali, ad esempio, auspicate dalle risoluzioni parlamentari -, ma altresì le forme contrattuali residuali sarebbero con rapidissima gradualità sostituite dalle nuove forme contrattuali di prestazione, così da rendere integralmente vuota e rottamabile la legislazione di settore vigente, con una autentica sovversione dell’impianto normativo attuale, configurando, insomma, una totale controriforma.

Se la “soluzione” al nodo della contrattualistica escogitato da Ministero e dai suoi “consiglieri” contenesse ancora (magari con parole diverse e con una articolazione formale meno invasiva) quei concetti che ci hanno fatto dedurre le considerazioni appena espresse, si sarebbe solo confezionata una brutta cosa con la carta delle caramelle invece che con la carta igienica.

FIGISC – ANISA