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INTERROGAZIONE AL MEF DI PATUANELLI SUI CONTRATTI

Atto n. 4-01301
Pubblicato il 2 luglio 2024, nella seduta n. 204
PATUANELLI – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:
il mercato della distribuzione dei carburanti ha un ruolo strategico per l’economia del nostro Paese: vale circa 45 miliardi di euro all’anno di fatturato complessivo, due terzi dei quali costituiscono gettito erariale, ed ingloba circa 100.000 lavoratori fra titolari, collaboratori e dipendenti, occupati presso oltre 21.000 impianti nella rete ordinaria e circa 450 aree di servizio autostradali;
risulta all’interrogante che nel corso degli anni, il progressivo allentamento del sistema regolatorio e la conseguente crescente difficoltà di adottare efficaci misure di controllo, abbiano dato esito ad un moltiplicarsi di comportamenti illegali ed elusivi, determinando condizioni di assoluta criticità per la parte sana degli operatori del settore, ma anche per le casse dello Stato che, secondo stime accreditate a seguito delle indagini svolte dagli organi di controllo, accusa un danno erariale di circa 13 miliardi di euro ogni anno;
in un tale contesto, appaiono maggiormente evidenti e preoccupanti le sempre più diffuse violazioni delle norme poste a tutela dei lavoratori del settore, in termini di inquadramento contrattuale, di trattamento economico e di sicurezza sul posto di lavoro;
a questo proposito è bene tenere in considerazione che la spina dorsale della rete di distribuzione è sostanzialmente condotta da “gestori”, piccole e piccolissime imprese di gestione spesso a conduzione familiare, che a loro volta impiegano ciascuna un certo numero di addetti inquadrati all’interno del Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del commercio;
questi “gestori” sono classificati formalmente come soggetti autonomi, ma, tenuto conto del particolarissimo contesto in cui operano (sarà sufficiente ricordare il naturale e conclamato squilibrio contrattuale che li lega ai proprietari degli impianti, titolari di autorizzazione/concessione/fornitori in esclusiva dei carburanti), sono considerati dalla giurisprudenza consolidata lavoratori parasubordinati e dalla normativa generale vigente classificati come microimprese, quindi parificati ai consumatori, oltreché soggetti titolari di un rapporto di dipendenza economica, ex art. 9, della legge n. 192 del 1998, rispetto alla propria controparte contrattuale;
è proprio in forza di tali ragioni che il legislatore, nel corso delle diverse legislature, intervenendo a più riprese con lo scopo di liberalizzare il mercato della distribuzione carburanti (decreto legislativo n. 32 del 1998, legge n. 496 del 1999, legge n. 57 del 2001, legge n. 27 del 2012), ha continuato a preoccuparsi di tutelare il soggetto contraente debole, interponendo la mediazione negoziale obbligatoria delle organizzazioni di categoria, al confronto diretto “one to one” con il singolo “gestore”;
in particolare, la normativa richiamata affida alla negoziazione collettiva la definizione delle condizioni economico/normative del rapporto contrattuale nel suo complesso, oltreché la funzione di tipizzare tipologie contrattuali nuove, che dovessero essere ritenute più adatte all’evoluzione del mercato e alle politiche commerciali adottate dal proprietario dell’impianto, garantendo con ciò il giusto grado di flessibilità;
l’ingresso incontrollato nel mercato di una moltitudine di soggetti attratti dai facili guadagni conseguiti dal moltiplicarsi di comportamenti variamente irregolari, oltreché dall’assenza di penalità adeguate previste per sanzionare i soggetti che violassero la normativa suddetta, posta a tutela dei lavoratori del settore, continua a causare un grave arretramento delle condizioni di lavoro, sia in termini di precarizzazione che di sicurezza;

in tutto questo, assume una rilevanza del tutto specifica ed un particolare motivo di allarme la denuncia delle organizzazioni di categoria dei gestori (FAIB Confesercenti, Fegica, Figisc/Anisa Confcommercio) che congiuntamente, ancora nell’ultimo mese, hanno provato a richiamare da ultimo anche l’attenzione dei vertici di ENI sulle manifeste violazioni in ordine alla contrattazione aziendale, inopinatamente interrotta e largamente scaduta, nel caso della rete autostradale addirittura da tredici anni, e all’avvio di una politica di sostituzione contrattuale massiva, con la chiara volontà di sottrarre il lavoratore a qualsiasi tipo di tutela normativa e sindacale, precarizzando i “gestori” da ogni punto di vista, soprattutto sul piano economico e dell’autonoma organizzazione del lavoro e dell’attività svolta, con l’imposizione di tipologie contrattuali, segnatamente il contratto di appalto di servizi, non previste dall’ordinamento richiamato; più nello specifico, i suddetti sindacati rilevano come l’azienda stia procedendo da mesi a disdettare un numero sempre crescente di contratti ai “gestori”, per poterli rimpiazzare artatamente con altra società di comodo interamente controllata e partecipata dalla medesima ENI, la quale, invece di assumere proprio personale dipendente, contrattualizza a sua volta terzi soggetti (spesso lo stesso “gestore” precedentemente disdettato) attraverso tipologie contrattuali, come il citato contratto di appalto di servizi, sottratte sia alle garanzie poste dal Legislatore che alla regolazione economico/normativa che la legge affida alla negoziazione collettiva sindacale;
sembra quindi emergere l’ipotesi di una meditata elusione, da una parte, della normativa speciale di settore della distribuzione carburanti e, dall’altra, quella del lavoro dipendente, laddove dovesse concretizzarsi l’utilizzo di un “appalto non genuino”, così come l’Ispettorato nazionale del lavoro ha già avuto modo di rilevare, anche in altri settori, in contratti atipici, assimilabili a quelli che attualmente si cerca di imporre ai “gestori”, forzando il rapporto naturalmente squilibrato tra le parti e il carattere acclarato di dipendenza economica,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto illustrato e, in particolare, quali iniziative di competenza intendano avviare nei confronti dell’ENI, perché vengano immediatamente reintrodotte le più elementari norme sulle relazioni industriali, attraverso la ripresa delle attività negoziali collettive, oltreché interrotte condotte che possano ipotizzare violazioni, anche con modalità semplicemente elusive, in relazione ai rapporti contrattuali e di lavoro codificati dalla normativa vigente, altresì allo scopo di consentire all’intero settore, attraverso il comportamento guida dell’azienda tuttora leader del mercato, il progressivo ripristino di generalizzate condizioni di legalità complessiva.