INTERPELLANZA DI LUCA SQUERI SULLE SANZIONI PER COMUNICAZIONE PREZZI
Interpellanza
Al Ministro dello Sviluppo economico,
Al Ministro della transizione ecologica
Per sapere-premesso che:
la legge 99/2009, art.1,c.1, stabilisce che “al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull’intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati …”. Il c.3 dispone che in caso di omessa comunicazione o quando il prezzo praticato sia superiore a quello comunicato si applica la sanzione ex art.22,c.3, del Dlgs n.114/1998, n;
la norma prevede che il MISE, con proprio decreto, definisca le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione per favorire la più ampia diffusione delle informazioni;
il decreto del 15 ottobre 2010, ha attuato tale previsione stabilendo che l’obbligo di comunicazione al MISE dei prezzi è individuato esclusivamente con riferimento: a) alla comunicazione iniziale; b) a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata; c) alla comunicazione, contestuale all’applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all’ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.
-la norma così formulata indicherebbe che la comunicazione al Mise è prevista in caso di variazione di prezzo in diminuzione, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata ovvero, in caso di variazione di prezzo in aumento, contestualmente all’applicazione del nuovo prezzo;
-ne consegue che il gestore non ha alcun obbligo di comunicazione del prezzo nel caso in cui questo rimanga invariato rispetto all’ultima comunicazione. Tuttavia, il Ministero, con circolare n. 75532, del 6 maggio 2014, ha dato indicazioni inspiegabilmente diverse, sostenendo che la comunicazione del prezzo con cadenza almeno settimanale sia sempre obbligatoria, anche in assenza di variazione di prezzo.
di tale interpretazione lo stesso Mise nella citata circolare ammette che “…in caso di totale assenza di variazioni di prezzo l’obbligo di comunicazione settimanale appare utile…”, dunque non obbligatoria, ma prevede lo stesso “sia pure se con minore grado di priorità, la violazione dell’obbligo di comunicazione almeno settimanale deve essere, a regime, oggetto di contestazione e di eventuale conseguente sanzione anche in caso di variazioni di prezzo in diminuzione (…) e solo in totale assenza di variazioni l’omissione di tale comunicazione, che comunque resta obbligatoria, potrebbe essere oggetto di diversa valutazione nelle prime occasioni in cui viene rilevata…”
è divenuto prassi un modus operandi da parte degli organi di vigilanza consistente nell’applicazione di sanzioni multiple retroattive per presunte violazioni pregresse ed in serie, laddove nel corso di una verifica ispettiva, abbiano riscontrato una mancata comunicazione – anche di un giorno- del prezzo dei carburanti in periodi precedenti e distanti anche di alcuni mesi, a prescindere dalla mancata variazione del prezzo, e che non hanno rilievo riguardo dal mancata comunicazione alla clientela
– gli stessi organi di vigilanza hanno contestato ai Gestori la non congrua “dimensione” dell’ultima cifra esposta nel prezziario rivolto al pubblico rispetto alla quale non esiste alcuna prescrizione e, comunque, riferita ad attrezzature che sono di proprietà dei titolari di impianto sulle quali il Gestore non può effettuare alcuna operazione di dimensionamento
le Associazioni di categorie maggiormente rappresentative dei gestori carburanti- Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio– hanno rivolto ai competenti uffici del Ministero dello Sviluppo economico istanze per la riformulazione della circolare in coerenza con la norma;
–che le stesse Associazioni, allo scopo di evitare oneri eccessivi e non giustificati oltre che possibili contenziosi, hanno chiesto alla competente Direzione Generale del Ministero di mutare avviso rispetto alla precitata circolare, chiarendo sia che l’obbligo di comunicazione vige solo nel caso di variazione del prezzo del carburante in diminuzione o in aumento, e mai nel caso in cui il prezzo non sia variato, come d’altronde previsto espressamente dal Dm 15 ottobre 2010; sia in merito all’applicazione di sanzioni multiple;
tali richieste non hanno avuto risposta;
per sapere
–se il Ministro non ritenga opportuno rivedere l’indirizzo amministrativo finora impresso dai suoi uffici alla materia della comunicazione dei prezzi in ragione delle criticità rilevate;
–se non si ritenga che l’applicazione di una pena corrispondente alla somma prevista per la singola violazione moltiplicata per il numero delle violazioni contestate sia eccessivamente penalizzante per il gestore, al quale semmai andrebbe applicata un’unica sanzione, aumentata in una ragionevole percentuale, come ad esempio previsto in materia di tenuta del registro rifiuti dall’art. 258 del D. Lgs. n. 152/2006.