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AUTOSTRADE: DECRETO ASSEGNAZIONE SOSTEGNI ART. 40 D.L. 34/2020

Emanato il decreto della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MISE di data 05.07.2021 per la concessione dei contributi di cui all’art. 40 del decreto legge 19 maggio 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19“, convertito nelle legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente attuato con i decreti della medesima Direzione MISE del 14.12.2020 e 09.03.2021.

Di seguito il testo dell’articolo 40:

Art. 40 

Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese  titolari  del servizio di distribuzione  di  carburanti  nelle  autostrade  per  il periodo di emergenza da COVID-19

  1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come  definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del  6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che  gestiscono  il  servizio  di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano  attive  ed in  regola  con  il  versamento  dei  contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1°  marzo  2020,  in  considerazione  del mantenimento del servizio durante il periodo di  emergenza  sanitaria pur in presenza di calo considerevole della  domanda  di  carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per  l’anno   2020,   un   contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei  datori  di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da  lavoro  dipendente  corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di  distribuzione  carburanti  in autostrada  da  parte  delle  società  petrolifere  integrate   alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere  e di ristorazione.
  3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell’impresa di gestione, nel limite di spesa di  cui  al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le  domande  ammissibili.  Con  provvedimento  del  Ministero   dello sviluppo economico sono individuati le modalità  ed  il  termine  di presentazione delle domande nonchè le procedure per  la  concessione del contributo.
  4. Per i fini di cui al comma 1, la verifica  dell’appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria  delle  microimprese  e delle piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi con le modalità di cui  all’articolo  18,  comma  10,  del  Decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

In allegato, in formato PDF scaricabile, si pubblicano sia il Decreto Direttoriale del 05.07.2021 che i due allegati relativi, rispettivamente, alle istanze le cui domande sono state accolte ed in via di liquidazione ed a quelle che necessitano di un supplemento di istruttoria.

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