MISURE SOSTEGNO CONTRIBUTI DIPENDENTI GESTORI AUTOSTRADALI
È stato pubblicato (vedasi allegato PDF) un decreto direttoriale della Direzione Generale Incentivi del Ministero dello Sviluppo economico del 14 gennaio, finalizzato all’attuazione dell’articolo 40 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020, che prevede il riconoscimento di una erogazione, commisurata ai contributi previdenziali e assistenziali – con l’esclusione dei premi dovuti per l’assicurazione obbligatoria infortunistica – a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nel periodo del lockdown (marzo-maggio 2020), nel quale si è verificato, con particolare gravità in autostrada, il crollo dei volumi di vendita in seguito al blocco della mobilità e delle attività produttive e dei servizi.
A raccogliere le istanze di accesso al contributo sarà INVITALIA (Agenzia nazionale di proprietà del Ministero dell’Economia che gestisce gli incentivi nazionali) con una dotazione dello stanziamento complessivo che ammonta a 4 milioni di euro – cui andranno a sottrarsi le spese di gestione del medesimo Ente in ragione di circa 168mila euro –
La verifica dell’appartenenza alla categoria delle microimprese e delle Pmi é effettuata in base ai ricavi.
In caso le domande dovessero eccedere i fondi disponibili la ripartizione avverrà in proporzione agli importi richiesti nelle domande, senza riguardo all’ordine di presentazione.
I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno definiti con un successivo decreto direttoriale della Direzione Generale Incentivi del MiSE, a seguito dell’approvazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea.
Dalla misura di sostegno rimangono escluse le gestioni dirette degli impianti da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione nonché le gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.
Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».
Art. 40
Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il periodo di emergenza da COVID-19
- Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l’anno 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
- Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in autostrada da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.
- Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell’impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico sono individuati le modalità ed il termine di presentazione delle domande nonchè le procedure per la concessione del contributo.
- Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell’appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è effettuata calcolando i ricavi con le modalità di cui all’articolo 18, comma 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
- Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.