AUTOSTRADA, CE N’É ANCHE PER IL GRUPPO SARNI – ULTERIORE COMUNICAZIONE
Comunicazione a mezzo PEC (anticipata in email)
Prot. 62/PEC/2020
Roma, 22 aprile 2020
Spett.le MAGLIONE SRL – Gruppo Sarni oil
Via Padre Ugo Frasca -c/o centro DA.MA.- 66100 Chieti
e, p.c.: Egr. Ing. Giorgio Sorial
Vice Capo di Gabinetto MiSE
e, p.c.: Gent.ma dott.ssa Sara Romano
D.G. infrastrutture sicurezza sistemi energetici MiSE
e, p.c.: Egr. dott. Felice Morisco
D.G. Sorveglianza Concessioni MIT
e, p.c.: Egr. Dott. Fabrizio Palenzona
Presidente Aiscat
e, p.c.: Egr. Ing. Massimo Simonini
AD ANAS SpA
LORO SEDI
Oggetto:
Politiche Affidatari pubblico servizio distribuzione carburanti su autostrade.
Egregi signori,
dobbiamo purtroppo prendere atto – sottolineare e stigmatizzare – l’atteggiamento assunto dalla Maglione Srl – Gruppo Sarni oil – che, in risposta alla giuste richieste avanzate dai Gestori in merito alle sofferenze accumulate durante il periodo legato alla crisi della mobilità (in ragione della diffusione del virus Covid-19), non ha trovato altra migliore argomentazione che rispolverare un vocabolario trito, invitando i Gestori a cavarsela da soli (cfr. allegato). In attesa di chissà quale radioso futuro.
Quali siano i rapporti fra il vostro Gruppo e le società concessionarie autostradali non è materia sulla quale – per il momento – intendiamo entrare, così come non intendiamo ripercorrere le tappe che hanno portato all’affidamento, a codesta Azienda, di circa 60 Aree di Servizio lungo tale viabilità: sostenere che il gruppo “non ha nessun obbligo di intervenire a favore della gestione, ma anche volendo, non sarebbe possibile data la crisi di fatturato senza precedenti che ci sta colpendo”, significa voler ignorare il ruolo che la norma assegna ai sub-concessionari (o affidatari che dir si voglia).
Proprio a proposito delle norme e del loro rispetto, è appena il caso di evidenziare come la Maglione/Sarni sia l’unico sub concessionario che si sia finora rifiutato di adempiere alla prescrizione normativa (D.Lgs. 32/1998, Legge 57/2001 e Legge 27/2012) che obbliga tali soggetti a regolare i rapporti economico normativi intrattenuti con le singole gestioni attraverso Accordi collettivi stipulati con le Organizzazioni di Categoria (nonostante le stesse abbiano chiesto al Mise – fin dal Marzo 2017 – l’apertura di una “vertenza collettiva” ai sensi della vigente norma).
Allo stesso modo, la Maglione/Sarni appare essere l’unico sub concessionario a sottrarsi ad inequivocabili responsabilità verso le società di gestione di cui, al contrario, Governo, società concessionarie e tutti gli altri sub concessionari, si sono formalmente impegnate a rispondere in un apposito tavolo avviato in sede istituzionale.
La distribuzione carburanti in Autostrada, infatti, è classificata “pubblico servizio” ed è assoggettata a concessione: le attività si possono svolgere sempreché il soggetto cui tale servizio sia stato affidato, risponda a requisiti di carattere generale e rispetti i “disciplinari” che ogni concessione reca con sé, nel quadro del rispetto della Convenzione madre messa a punto dal MIT. La continuità e regolarità dello svolgimento del servizio, è fra questi.
Possiamo condividere il vostro “pessimismo” ma non possiamo ignorare che un’impresa – grande quanto la vostra (terzo operatore in autostrada per numero di impianti) – intraprendendo un’attività complessa e particolare come quella dell’affidamento delle Aree di Servizio autostradali – dove le regole devono essere rispettate – dovrebbe aver messo nel conto situazioni particolari di stress di sistema ed avere operato i conseguenti accantonamenti a bilancio.
D’altra parte non c’è stato, per la vostra Azienda, alcun obbligo a partecipare: la scelta di puntare, nella stragrande maggioranza dei casi, su aree che possiamo definire “marginali” cercando i migliori risultati dall’accorpamento delle attività oil e non oil e dal sistematico diniego di qualsivoglia diritto del gestore ad una giusta remunerazione, è stata una scelta tutta aziendale per la quale, ora, non si può evocare una “ria sorte” e chiamare i Gestori a sopportarne gli oneri (ma non a condividere i risultati).
D’altra parte codesto “Gruppo” agisce, in diverse aree, sotto il “marchio” di aziende petrolifere che hanno sottoscritto con le scriventi Accordi (ancorché non esaustivi delle richieste della Categoria) destinati a garantire – post crisi – la continuità della gestione e la ripresa della normale attività.
Senza dilungarci più oltre, o affermare che sarebbe utile che venisse ritirata la comunicazione invita ai Gestori per la sua pretestuosità – (lettera di risposta che, per opportuna conoscenza viene portata a conoscenza anche dei Ministeri e degli enti interessati) – e che la Maglione srl provvedesse ad intervenire economicamente nei confronti delle gestioni. D’altra parte fra “gestioni dirette”, sostituzione dei Gestori senza realizzare conduzioni con proprio personale, interpretazione della normativa di carattere generale sull’affidamento, dovrebbero suggerire, da una parte massima cautela e dall’altra dar vita ad un meticoloso controllo delle situazioni in atto. Anche ai fini del mantenimento – secondo i principi spesso evocati dall’Agcm – di quelle regole di concorrenza con la definizione della regola del “mercato rilevante ai fini della concorrenza” individuato dalla stessa Autorità in 100 Km.
Le scriventi, nel riconfermare la richiesta di un intervento straordinario a favore dei Gestori delle Ads, in accordo con le medesime, mettono in guardia anche le società concessionarie (ed il MIT) che ove dovessero dar seguito gli interventi annunciati sull’annullamento delle royalties (anche a favore dei Gestori), attivino un’attenta vigilanza anche sulla corretta distribuzione di questi “ricavi straordinari” per i sub-concessionari.
Le scriventi Federazioni rimangono in attesa di un urgente cenno di riscontro.
FEGICA – FAIB FAIB AUTOSTRADE – ANISA