EMERGENZA COVID-19: COMUNICAZIONI INPS
INPS – CASSA INTEGRAZIONE, MOBILITÀ, DISOCCUPAZIONE, SOLIDARIETÀ
Termine per la presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario FIS
L’Inps, con messaggio n. 1321 del 23 marzo c.a., fornisce indicazioni in merito alla modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020, per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.
Le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Il termine per la presentazione della domanda decorre:
Le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.
- per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio in commento (23 marzo 2020), il dies a quo coincide con la data di pubblicazione del citato messaggio. Pertanto, il periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 23 marzo 2020 è neutralizzato ai fini della presentazione della domanda;
- per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo il 23 marzo 2020, il termine della presentazione della domanda decorrerà dalla data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
In allegato PDF il messaggio INPS.
INPS – PERMESSI E CONGEDI
Congedo per emergenza covid-19 ed estensione permessi Legge 104/92
L’Inps, con circolare n. 45 del 25 marzo c.a., fornisce le istruzioni operative per la fruizione del congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi di cui all’art. 23 del D.L. n. 18/2020 e dell’estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/1992, previsto dall’art. 24 del D.L. n. 18/2020.
La circolare esamina i seguenti temi:
- fruizione del congedo COVID-19 e relativa indennità;
- congedo per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge n. 104/1992;
- estensione dei permessi retribuiti di cui all’art. 33, commi 3 e 6, della Legge n. 104/92;
- istruzioni per la compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro.
In ordine al congedo COVID – 19, l’Inps precisa che, nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i datori di lavoro devono consentire la fruizione del congedo e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori lavoratori dipendenti, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare istanza all’Istituto. La domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.
I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni devono presentare domanda di congedo COVID-19 solamente al proprio datore di lavoro e non all’Inps.
Con riferimento all’estensione dei permessi ex Legge n. 104/92, l’Istituto conferma che gli aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla Legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi.
L’Inps chiarisce inoltre che i 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista, e possono essere fruiti anche frazionandoli in ore.
In allegato PDF il messaggio INPS.
INPS Interventi di semplificazione per l’accesso ai servizi web e per l’attribuzione dei PIN
Il D.L. n. 18/2020 attribuisce all’Inps il compito di attuare le misure disposte dal Governo a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali.
L’Inps, con messaggio n. 1381 del 26 marzo c.a., precisando che le nuove prestazioni saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica, fornisce istruzioni per la presentazione delle domande.
L’accesso ai servizi online dell’Inps può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:
- PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
L’accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per emergenza Coronavirus:
- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- indennità lavoratori del settore agricolo;
- indennità lavoratori dello spettacolo;
- bonus per i servizi di baby-sitting.
La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.
Con riferimento alla sola prestazione “bonus per i servizi di baby-sitting”, nell’ipotesi che la domanda sia stata inoltrata con il PIN semplificato, il cittadino dovrà venire in possesso anche della seconda parte del PIN, al fine della necessaria registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia e dell’appropriazione telematica del bonus (cfr. paragrafo n. 5, circolare n. 44 del 24 marzo 2020).
In allegato PDF il messaggio INPS.
INPS Sospensione versamento quota contributi previdenziali a carico dei lavoratori
L’Inps, con messaggio n. 1373 del 25 marzo c.a., ha provveduto ad adeguare le indicazioni contenute nella propria circolare n. 37/2020, nel paragrafo relativo alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore, alla nuova interpretazione fornita al riguardo dal Ministero del Lavoro.
Il Ministero ha quindi chiarito che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali debba ricomprendere anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo ovviamente restando l’obbligo di riversamento dei suddetti contributi nel rispetto delle scadenze e delle modalità disciplinate nel D.L. n. 18/2020.
Con il messaggio in esame l’Inps ha, pertanto, recepito il nuovo parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, specificando appunto che la sospensione in oggetto opera anche nel caso di versamenti per i quali siano già state effettuate le trattenute.
In allegato PDF il messaggio INPS.