CIRCOLARE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI DEL 12.03.2020
Circolare Ministero Interno
La circolare N. 15350/117 del 12.03.2020 del MINISTERO DEGLI INTERNI, rivolta alle strutture istituzionali preposte, stabilisce le attività in applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 11.03.2020, e, dettagliatamente, recita:
“Il provvedimento prevede, in particolare, all’art. 1, punto 1) la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al suddetto decreto, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.
E’, altresì, prevista la chiusura dei mercati, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta. salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Per quanto riguarda i servizi di ristorazione, il decreto dispone la sospensione di tutte le relative attività, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché dell’attività di ristorazione effettuata con la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
Tra le eccezioni espressamente previste si segnala che rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. .
In tutti i casi in cui è consentito lo svolgimento delle attività deve essere comunque garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
E’ prevista, altresì, la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 al decreto in argomento.
In tale contesto emergenziale, l’art. 1 punto 4) del D.P.C.M. stabilisce che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla previsione dell’art. 1, punto 5) del decreto che prevede la possibilità per il Presidente della Regione di disporre con propria ordinanza, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, la programmazione del servizio di trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.”
“Appare inoltre utile fornire ulteriori elementi di precisazione relativamente a quanto stabilito in tema di spostamenti, con particolare riferimento a quelli all’interno di uno stesso comune.
Al riguardo, si ribadisce che la previsione di cui all’articolo 1, comma 1, letta), del citato decreto del1’8 marzo scorso è finalizzata a evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi.
Le limitazioni agli spostamenti su tutto il territorio nazionale prevedono, come noto, il divieto assoluto di mobilità per chi è sottoposto a quarantena o risulti positivo al virus, nonché la raccomandazione per chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5 gradi a rimanere a casa, rivolgersi al proprio medico e di limitare al massimo il contatto con altre persone.
Ciò premesso, costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o di necessità, da comprovare secondo quando già indicato nella Direttiva del Sig. Ministro dell’8 marzo scorso.
Nel confermare che le suddette regole si applicano agli spostamenti da un comune ad un altro, si evidenzia che le medesime regole sono valide anche per gli spostamenti all’interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione.
Per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l’approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.
Un’ulteriore precisazione concerne le disposizioni introdotte dall’ art. 15 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che integrano la disciplina sanzionatoria contenuta all’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13 in caso di inosservanza delle misure adottate ai sensi della normativa emergenziale in questione.
Il richiamato art. 15 del citato decreto legge n. 14/2020, nel far salva l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che ‘la violazione degli obblighi imposti dalle misure …a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto‘.”