COMUNICAZIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI: SI RICHIEDE RINVIO SANZIONI
Decreto Milleproroghe e comunicazione telematica di benzina e gasolio: i gestori delle stazioni di servizio, vittime di una norma complessa, si rivolgono al Parlamento: necessario, quantomeno, il rinvio dell’applicazione delle sanzioni.
In relazione alla conversione in legge del decreto Milleproproghe, le Associazione di categoria dei gestori carburanti, Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio, auspicano vivamente che gli emendamenti presentati in sede parlamentare da diverse forze politiche, di maggioranza e opposizione, volti a modificare le norme sulla trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri derivanti da carburanti, siano recepiti in sede di conversione.
In particolar modo, segnalano, gli emendamenti destinati a modificare le sanzioni relative alla mancata/erronea trasmissione telematica dei corrispettivi, specificando la non applicabilità anche nel caso in cui soggetti per i quali l’obbligo è decorso dal 1° luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
La sollecitazione è motivata dal fatto che la quasi totalità delle attività di distribuzione carburanti, sottoposte all’obbligo di memorizzazione e trasmissione da una norma molto complessa e articolata per il settore, si sono viste recapitare le cosiddette lettere generiche di compliance da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che la complessità della norma aveva indotto il legislatore ad approvare una deroga temporanea (con Decreto Ministeriale 10 maggio 2019 e fino al 1° gennaio 2020) laddove le attività accessorie alla vendita di carburante fossero state marginali (entro l’1%), prevedendo che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro 400.000 e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, non si sarebbero applicati in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
La nota di compliance dell’Agenzia, per quanto non costituisca atto di accertamento, sta ingenerando ulteriore confusione, facendo apparire la quasi totalità della categoria in difetto rischiando di far aderire, come indicato nella lettera, i gestori al ravvedimento operoso anche quando questo non è dovuto.
Le Federazioni di categoria hanno chiesto, con una comunicazione urgente, un incontro con le Agenzie delle Entrate e delle Dogane e dei Monopoli affinché si faccia chiarezza, si rettifichino le comunicazioni inviate il prima possibile e si metta mano alla ulteriore semplificazioni degli adempimenti, senza far gravare sulla categoria dei gestori oneri eccessivi e sproporzionati, in luogo di una lotta all’illegalità che avviene nella quasi totalità dei casi nelle fasi a monte della fornitura ai distributore.