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FAIB, FEGICA E FIGISC /ANISA: DIFFIDA UNITARIA AD ESSO

Comunicazione a mezzo PEC
Prot. 61/PEC/2019
Roma, 17 aprile 2019
Spett.le
ExxonMobil Petroleum and Chemical
Hermeslaan 2,
1831 Machelen (Belgio)
Spett.le
Esso Italiana Srl
Presidente Ing. Gianni Murano
Viale del Castello della Magliana, 25
00148 Roma
Spett.le
Ministero dello Sviluppo
Direzione Generale Energia
Via Molise, 2
00186 Roma
e.p.c. Spett.le
EG ITALIA S.p.A.
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 13/15
00148 Roma
Spett.le
Petrolifera Adriatica
Viale Giordano Bruno, 49
60019 Senigallia (AN)
Spett.le
Amegas SpA
Via dei Mille, 1
80121 Napoli (NA)
Spett.le
Basile Petroli SpA
Via della Transumanza, 16
74123 Taranto (TA)
Spett.le
Retitalia SpA
Via G. Gozzi, 1/A
20129 Milano (MI)
Spett.le
SOM SpA
Viale Venezia, 379
33100 Udine (UD)
Spett.le
Enerpetroli SpA
Via Igino Garbini 101
01100 Viterbo (VT)
Oggetto: Diffida a far rispettare i contratti di cessione nell’ambito del cosiddetto modello grossista. Proclamazione dello stato di agitazione e iniziative di sciopero su tutta la rete a marchio Esso nel mese di Maggio. Richiesta di convocazione del tavolo sulle vertenze collettive di cui all’art.1 c) 6 del D.Lgs. 32/98, gia aperto presso il MISE.
Egregi signori,
intendiamo qui richiamare, espressamente, nella forma e nei contenuti, le precedenti note e diffide ad adempiere inviate in data 4 aprile 2019 prot. N. 5797.11/2019, e 9 aprile prot N.6/UP/bc -per conoscenza- anche a codesta società, quale titolare del contratto di fornitura di carburante, anche dopo l’intervenuta cessione degli impianti, nei confronti dei gestori EG ITALIA S.p.A e degli altri soggetti economici che ci leggono in copia.
Al riguardo, le diffide e le note di cui al capoverso precedente non sono che gli ultimi episodi di una serie ininterrotta di prevaricazioni e di cattiva gestione della rete a marchio Esso da parte di (quasi) tutti i soggetti economici che hanno acquisito i “pacchetti” nei quali codesta compagnia ha inteso suddividere le sua attività di distribuzione: ciò ha comportato -sotto lo stesso Marchio- ripercussioni economiche e normative assai rilevanti per i Gestori nostri associati, con ricadute evidenti sull’immagine del marchio.
L’Italia rimane l’unico Paese -fra quelli interessati alle “dismissioni” della compagnia- nel quale sono stati “scelti” più operatori commerciali, ciascuno dei quali con una propria struttura e con un’originale strategia di price: strategia che finisce per disorientare il consumatore che si trova di fronte all’offerta degli stessi prodotti a prezzo radicalmente diversi.
L’unico denominatore comune è che i soggetti economici subentranti hanno inteso ridurre sostanzialmente i margini contrattualmente convenuti ed i diritti garantiti dalla Legge ai Gestori, nel silenzio assordante tanto della Esso Italiana srl -che ha sempre sostenuto di aver cessato ogni sua azione con l’alienazione degli impianti. Eppure il prodotto è fornito -a tutti- da Esso (o da un soggetto da essa designato), le campagne di marketing e di comunicazione vengono effettuate dall’Azienda e la negoziazione di carte petrolifere e buoni rimane saldamente nelle mani di codesta Compagnia e finanche i “contratti di affidamento in uso gratuito” sono quelli preesistenti. Sottoscritti e garantiti dalla Esso.
Dichiarare che, a queste condizioni, la Esso sia estranea a ciò che sta accadendo sulla rete, ci sembra, veramente, voler negare la più solare delle evidenze!
A fronte di quanto lamentato dalle scriventi, segnaliamo che tra i contratti di cessione della rete ricadono, e non potrebbe essere altrimenti, gli stessi contratti di affidamento gratuito e di fornitura in esclusiva che legano i gestori al marchio sui rispettivi 1200 impianti ceduti ad Eg e su tutti gli altri ceduti in precedenza ad altri “selezionatissimi operatori professionali indipendenti”.
In virtù di quella cessione, si è concretizzato il trasferimento della proprietà degli impianti agli imprenditori selezionati unicamente da Esso che, però, ha omesso -salvo diversa contraria informazione attualmente non in possesso delle scriventi- di ricordare agli acquirenti che esistevano delle pattuizioni contrattuali -aventi forza di Legge (cfr. D.Lgs.32/98, 57/01 e 27/12).
Tra tali pattuizioni vi era anche il trattamento economico e normativo garantito ai Gestori Esso dagli Accordi: non solo fino al momento della vendita a pacchetto, ma anche oltre, in vigenza degli stessi, fino al raggiungimento di un nuovo Accordo, disciplinato per legge e sottoscritto con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
E del resto è la stessa Esso a sottolineare- in un comunicato apparso sulla stampa di settore- che “con il modello grossista con marchio, la Esso Italiana ha trasferito ad altri operatori del mercato la proprietà di rami d’azienda costituiti da gruppi di stazioni di servizio e dai relativi contratti.”
Codesta Azienda è così certa del proprio operato da affermare che “La Esso infatti è sicura che la selezione dei business partners è stata condotta attraverso un attento e rigoroso processo di valutazione che ha tenuto conto di requisiti di aderenza al modello di business, solidità economico-finanziaria e competitività nel lungo termine” alla cui base ha posto il vincolo del rispetto dei relativi contratti che perseguono l’obiettivo “di rafforzare ulteriormente il marchio Esso generando valore innanzitutto per il consumatore finale.
Come ricordato, in questi mesi, la Esso ha continuato a mantenere -nonostante la cessione- la titolarità degli investimenti sulla qualità e le prestazioni dei carburanti, sugli strumenti di pagamento e di fidelizzazione, sull’innovazione e su iniziative di marketing” con ciò confermando che la scelta strategica effettuata “non rappresenta un’uscita della Esso Italiana dal settore Retail” ma una sua diversa presenza nella quale continua ad esercitare un ruolo diretto nella gestione della rete, attraverso il controllo di funzioni essenziali quali le politiche commerciali di fidelizzazioni, di marketing, di qualità dei carburanti e degli strumenti di pagamento- esercitando di conseguenza persino un controllo sui flussi finanziari dei pv.
La Esso in altre parole è pienamente parte in causa e non può limitarsi ad esercitare un controllo sulla rete solo sulla parte di suo maggiore interesse, trascurando quella parte della contrattualistica ceduta -e largamente disattesa dai “selezionati partner”- che interferisce pienamente e compiutamente con la gestione dei punti vendita e del trattamento economico normativo dei gestori da essa ceduti.
La qualità dell’offerta, le politiche di marketing, il presidio dei piazzali, la capacità di fare fidelizzazione, sono parte integrante delle riserve avocate a sé stessa dalla Esso italiana, come affermato nei recenti comunicati e non solo.
Dunque se la Esso conferma la “fiducia nel modello “grossista con marchio”, la cui piena realizzazione è avvenuta appena un anno fa” e continua ad “essere convinta che la vendita dei nostri carburanti ai “grossisti con marchio” sia, per la Esso Italiana, la scelta più efficiente per servire il mercato e continuare a competere in un settore in continua evoluzione”, non può dichiararsi estranea alla gestione dei punti vendita, al rispetto dei contratti (tutti) e degli Accordi trasferiti.
Faib Fegica e Figisc con la presente sono a diffidare la Esso a garantire e pretendere dai propri selezionati partner il rispetto pieno ed incondizionato dei relativi contratti ceduti ai subentranti insieme alla proprietà essendo essa manifestamente parte in causa, ben sapendo che dalla corretta gestione del contratto stesso dipende il buon esito del nuovo modello così convintamente perseguito. Né è possibile immaginare che la relazione contrattuale instaurata, che coinvolge a pieno titolo tre parti in causa, la Esso italiana, i subentranti e i gestori, possa risolversi a danno palese di una sola parte, neanche chiamata a sedersi al tavolo, con la pretesa unilaterale di modificare delle condizioni contrattuali vigenti e soggette, ai fini della modificazione, alla condivisione.
A questo quadro di contestazioni dettagliato si aggiunga che la quasi totalità dei subentranti nella proprietà degli impianti a marchio Esso continua a violare l’Accordo del 16 luglio 2014 imponendo una contrattazione one to one -peraltro già dichiarati nulli da un provvedimento -inappellato- del Tribunale di Roma.
A fronte di tutto il complesso delle contestazioni avanzate le scriventi saranno costrette a dichiarare lo stato di agitazione dei gestori a marchio -indipendentemente dalla “proprietà”- e a programmare la chiusura degli impianti.
Le Federazioni, in caso di mancato accoglimento delle istanze presentate si vedrebbero costrette a suggerire ai singoli gestori di dichiarare previa singola diffida, l’avvenuta risoluzione del contratto di fornitura carburante Esso per grave inadempimento sia di Esso Italiana s.r.l. che di EG ITALIA S.p.A., per i fatti prima evidenziati, sia degli altri subentranti per i profili inerenti le contestazioni avanzate, fermo restando la validità ed efficacia del contratto di comodato dell’impianto.
In conseguenza e in esecuzione di tale risoluzione del contratto di fornitura i singoli gestori provvederanno, quindi, a dismettere tutte le insegne, le divise, le vetrofanie riferite alla fornitura di carburante Esso e ad acquistare il predetto carburante presso terzi fornitore più convenienti riconoscendo – se del caso- un “canone” per l’utilizzo delle attrezzature.
Le scriventi, infine, chiedono al Ministero dello Sviluppo Economico -cui la presente è indirizzata per opportuna conoscenza di riconvocare, con urgenza, il tavolo per la composizione delle vertenze collettive – alla presenza della Esso- così come previsto dal D.Lgs. 32/98.
Certi che gli elementi della vertenza appena accennati consentano di focalizzare i temi ed a determinare le necessarie convergenze tra le nostre Organizzazioni e codesta società nel promuovere l’utilizzo di strumenti che rimettano al centro l’importanza del Marchio e la sua storia nel nostro Paese.
Faib, Fegica e Figisc/Anisa, auspicano che gli acquirenti “selezionati” dalla Esso ripensino alla politica dell’isolamento fin qui perseguita, che rischia di determinare un logoramento -anche presso la clientela- del marchio e dell’immagine della Esso e rilancino sul piano del rispetto delle pregresse intese, definite in ossequio a quanto disposto dalla Legge: non è possibile -neppure per la Pubblica Amministrazione- accettare che una parte degli operatori, comunque abbiamo acquisito la rete- possano violare costantemente il complesso normativo emanato dal Parlamento, senza incorrere nelle sanzioni previste e finanche nella revoca delle autorizzazioni.
Le scriventi rimangono a disposizione per ogni eventuale, ulteriore approfondimento dichiarando, da subito, la loro disponibilità ad un incontro sui temi illustrati.