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CREDITO DI IMPOSTA, I GESTORI AVVIERANNO LA PROCEDURA DI COMPENSAZIONE

Informiamo che, unitamente a Faib e Fegica, abbiamo inviato una nota ai Sottosegretari Bitonci e Villarosa  preannunciando che, in mancanza dell’approvazione dell’emendamento correttivo che il Ministero aveva  assunto per consentire il legittimo utilizzo del credito d’imposta, ci vedremo  costretti a dare indicazioni alla categoria di utilizzare, in ogni caso, il credito d’imposta in parola in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei termini previsti dalla legge, in occasione della scadenza del 16 maggio p.v.

Una misura che si renderà  evidentemente necessaria in assenza di  indicazioni ministeriali. Auspichiamo comunque che dal Ministero giungano al più presto rassicurazioni e vi terremo comunque costantemente informati sulle future evoluzioni.

Di seguito la comunicazione unitaria inviata a MEF e MiSE:

La Segreteria Nazionale Figisc

Roma, 22 marzo 2019

Prot. n. 2019

Comunicazione via PEC

anticipata via posta elettronica

On. Massimo Bitonci

Sottosegretario di Stato

Ministero Economia e Finanze

On. Alessio Mattia Villarosa

Sottosegretario di Stato

Ministero Economia e Finanze

LORO SEDE

Oggetto: Distribuzione carburanti. Tavolo di concertazione. Credito d’imposta a favore degli esercenti impianti distribuzione carburanti, ex Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Egregi Onorevoli,

facendo seguito alla riunione del 5 marzo u.s., le scriventi Federazioni sono ad evidenziare come, nonostante quanto preannunciato, non sia stato ancora permesso alle medesime scriventi di prendere visione del testo dell’emendamento che il Ministero ha assunto l’incarico di presentare allo scopo di consentire l’utilizzo del credito d’imposta in oggetto.

Di conseguenza, mentre i maggiori oneri si moltiplicano, i gestori dovrebbero ancora attendere per accedere al beneficio che la legge prevede in attesa del suddetto emendamento, senza peraltro avere nemmeno una previsione realistica, se non certa, di quanto tempo debba ancora passare. 

Ciò premesso, dovendo necessariamente le scriventi Federazioni tutelare i legittimi interessi rappresentati, come non sfuggirà alle Vostre responsabilità istituzionali, le medesime annunciano che, seppure ancora in mancanza di un suddetto provvedimento, daranno indicazioni alla categoria di utilizzare in ogni caso il credito d’imposta in parola in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei termini previsti dalla legge, in occasione della scadenza del 16 maggio p.v.

Tutto questo nella convinzione che si possa convenire non essere equo né ragionevole chiedere alla categoria rappresentata una ulteriore dilatazione dei tempi, oltre quella qui prevista e che si somma a quella già passata.

FAIB – FEGICA – FIGISC/ANISA