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Frodi carburanti, interrogazione Squeri al Mef (Staffetta Quotidiana, oggi)

Sulla circolare mancante per l’applicazione restrittiva del pagamento anticipato dell’Iva

Al mosaico delle norme contro le frodi nella distribuzione carburanti introdotte con la Legge di bilancio 2018 manca ancora una circolare interpretativa che restringa le maglie del pagamento anticipato dell’Iva. Su questo punto, più volte sollevato su queste pagine, il deputato di Forza Italia, Luca Squeri, ha presentato oggi un’interrogazione al ministro dell’Economia e delle finanze per sapere con quali tempistiche il Governo intenda adottare iniziative per “arginare un fenomeno che sta di fatto vanificando gli sforzi profusi dal legislatore e gravanti sulle imprese per contrastare l’evasione fiscale e le frodi fiscali nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti”.

Nell’interrogazione, disponibile in allegato, Squeri sottolinea che dall’obbligo di pagamento anticipato dell’Iva sono esclusi i prodotti di proprietà del gestore del deposito dal quale sono immessi in consumo o estratti, nonché i prodotti immessi in consumo per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore a specifici valori e in possesso di specifici requisiti o che presti idonea garanzia. La ratio di tale ultima esclusione, prosegue Squeri, risiede nella volontà del legislatore di bloccare alla fonte le evasioni rilevate in sede di estrazione o immissione sul mercato da parte di soggetti terzi rispetto ai gestori dei depositi. Tuttavia, è il ragionamento, la previsione di tale esclusione, in sede di applicazione della norma, ha determinato il proliferare di prevedibili meccanismi elusivi in quanto l’esclusione dall’obbligo di pagamento anticipato dell’Iva per i prodotti di proprietà del gestore del deposito ha fatto sì che, dall’entrata in vigore della normativa, diversi depositi fiscali sono divenuti da semplici fornitori di servizio di passaggio, rivenditori dei prodotti. In particolare, sottolinea l’ex presidente Figisc, l’obbligo può essere eluso attraverso l’estrazione da parte dello stesso titolare del deposito e la successiva vendita al trader attraverso l’esenzione per i soggetti ritenuti affidabili e attraverso il meccanismo delle garanzie.

La complessità della normativa sulle esenzioni dall’obbligo del pagamento anticipato Iva, si legge ancora nell’interrogazione, ha generato dubbi interpretativi che richiederebbero, se non l’intervento del legislatore, quanto meno l’emanazione di una circolare ministeriale interpretativa e restrittiva.

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