comunicazione inviata via PEC
Roma, 18 gennaio 2019
Prot.03/19
Spett.le Agenzia delle Entrate
Divisione Servizi
Via del Giorgione, 159
00147 ROMA
alla c.a.: dott. Paolo Savini – Vicedirettore
Oggetto: Detrazione Iva su fatture carburanti mese Dicembre 2018.
Egregio dottore,
la vigente disciplina applicabile alle modalità di detrazione Iva, discende dall’applicazione dell’art. 14 del D.L. n.119/2018 che ha modificato il DPR n.100/1998, ha previsto che a far data dal 24 ottobre 2018 risulti possibile detrarre l’IVA sulle fatture ricevute purchè annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
La scelta operata dal legislatore di regolamentare in modo difforme la detrazione dell’iva nell’arco dell’anno sta generando notevoli problemi finanziari alla nostra Categoria che è soggetta ad approvvigionamenti di carburanti nel corso di tutto l’anno per garantire con continuità e regolarità il servizio di pubblica utilità legato alla mobilità dei cittadini.
In questi giorni i Gestori degli impianti di distribuzione carburanti – stradali ed autostradali – stanno ricevendo, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), le fatture di acquisto relative alle forniture di carburante consegnate negli ultimi giorni del mese di dicembre 2018.
Tali fatture seppur datate e trasmesse dalle compagnie petrolifere nell’anno 2018, risultano consegnate al Gestore nell’anno 2019, a causa dei tempi tecnici richiesti prima dall’emissione e poi dalla procedura di recapito delle e-fatture.
Ciò comporta che il Gestore dovrà “utilizzare” nella liquidazione IVA del quarto trimestre 2018 (i distributori di carburanti liquidano l’Iva trimestralmente come regime naturale secondo l’articolo 74 comma 4, D.P.R. 633) che scade il prossimo 16 febbraio 2019, l’Iva a debito sul carburante ceduto negli ultimi giorni del mese di dicembre 2018, senza poter detrarre l’imposta già corrisposta al fornitore sul prodotto petrolifero acquistato.
Tale situazione, oltreché adombrare un contrasto con il principio di equivalenza (esigibilità e detraibilità ) proprio dell’imposta, pone il Gestore in una condizione di squilibrio finanziario tale da condizionare l’attività nel suo complesso.
La considerazione che le detrazioni di Iva potranno avvenire in fase di liquidazione del primo trimestre 2019, non mette al riparo il Gestore dal dover anticipare all’Erario (per la seconda volta) somme a titolo di Iva già corrisposte al fornitore.
Inoltre, non potendo “utilizzare” come costi il totale delle fatture emesse e pagate al fornitore nel 2018 ma recapitate nel 2019, si determina, nei fatti, anche un insostenibile aumento della base imponibile per l’anno di imposta 2018.
Come segnalato nei diversi incontri con l’Agenzia delle Entrate il Gestore percepisce dalla attività commerciale di distribuzione di carburante per l’autotrazione, un margine medio pari a 0,030 €/lt. di carburane venduto (30,00 €/Klt): al netto dell’anticipazione al momento del pagamento della fattura al fornitore del 100% circa dell’imposta sul prodotto acquistato. In ultima analisi il Gestore dovrebbe versare all’Erario l’IVA solo sul compenso percepito.
La situazione evidenziata, quindi, rischia di diventare fortemente penalizzante per la nostra Categoria che non percepisce la “ratio” di una norma che costringe ad un iniquo doppio esborso.
Proprio sulla scorte di tali considerazioni, nel mentre siamo a sollecitarle un incontro anche per altre questioni applicative, le saremmo grati se l’Agenzia ritenesse meritevoli di attenzione le condizioni di “disparità” appena accennate e si adoperasse affinché una norma inutilmente vessatoria per la nostra Categoria trovasse un’adeguata interpretazione applicativa.
Le scriventi Federazioni rimangono in attesa di un cortese cenno di riscontro.
FAIB, FEGICA, FIGISC/ANISA