LUCA SQUERI (deputato di Fi e Vicepresidente FIGISC) ha presentato due emendamenti al ddl di conversione del decreto-legge sulle aree di crisi per rinviare a gennaio 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica per le vendite di carburanti alle partite Iva.
Ne dà notizia STAFFETTA QUOTIDIANA sul numero odierno online.
Sulle due proposte si attende adesso il vaglio di ammissibilità. “È molto importante per il settore che passino”, ha commentato Squeri alla Staffetta. Gli interventi in tema di sanzioni in questi giorni, ha detto riferendosi all’ipotesi di una sospensione delle sanzioni, “non sono affatto sufficienti”.
Gli emendamenti – che prevedono il rinvio dell’obbligo al 01.01.2019 con un regime di proroga fino a tale termine della carta carburanti – avranno la stessa formulazione di quelli presentati dal senatore Gilberto Pichetto Fratin (Fi) al DL Alitalia e ritenuti inammissibili per materia. Qualora anche queste proposte non passassero il vaglio di ammissibilità, “a quel punto bisognerà interloquire con il Governo perché intervenga direttamente”, ha concluso Squeri.
Si ricorda che gli emendamenti citati avevano il seguente testo:
TESTO EMENDAMENTI
PROROGA DEI TERMINI
1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 920 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fino al 31 dicembre 2018, il cedente carburante per autotrazione presso gli impianti stradali e autostradali di distribuzione può documentare tale cessione, effettua nei confronti di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto le Presidente della repubblica 10 novembre 1997, n. 444.»
Conseguentemente, al Titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: “e disposizioni in materia di distribuzione carburanti“.
Conseguentemente, alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Nota: il presente emendamento prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2018 di documentare la cessione di carburante per autotrazione anche mediante l’utilizzo della scheda carburanti di cui al DPR n. 444/1997.
DETASSAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA
1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 925 è sostituito dal seguente: “925. Il credito d’imposta di cui al comma 924 non è soggetto a tassazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.”
Conseguentemente, al Titolo, aggiungere in fine le seguenti parole: “e disposizioni in materia di distribuzione carburanti”.
Conseguentemente, alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020,nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Nota:
La modifica proposta intende esplicitare l’esclusione dalla tassabilità del credito d’imposta previsto al comma 924 in favore degli esercenti di impianti di distribuzione carburante in ragione del 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. Il suddetto credito d’imposta è stato introdotto allo scopo di contenere gli effetti dei maggiori oneri sopportati dagli esercenti impianti distribuzione carburanti generati dalle misure finalizzate all’affidabilità fiscale attraverso la tracciabilità dei pagamenti e la diffusione della moneta elettronica. La seguente modifica si rende necessaria poiché nel dispositivo normativo approvato, la non tassabilità del credito d’imposta risulta inespressa, nonostante le tabelle tecniche collegate al provvedimento contenessero la copertura finanziaria necessaria proprio in funzione delle maggiori entrate generate dal più efficace contrasto all’evasione e alle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti consentito dalla medesima normativa.