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FAIB, FEGICA E FIGISC ANISA E CONTESTAZIONI ENI PREZZO MASSIMO

FAIB, FEGICA e FIGISC/ANISA hanno diffidato ENI – comunicandone copia al Ministero – dal continuare a contestare ai Gestori il superamento del prezzo massimo: Oggetto: Vostre contestazioni per inadempimento accordo sindacale 27.07.2005 per violazione del prezzo massimo. Comportamento antisindacale. Egregio Direttore, la Sua azienda è da tempo impegnata nel diffuso invio delle contestazioni in oggetto verso numerosi gestori di punti vendita a marchio Eni/Agip, sia di rete ordinaria che di rete autostradale. Ciò, malgrado la Sua azienda, come tutte le altre, sia ampiamente a conoscenza del fatto che le scriventi Federazioni, all’interno delle funzioni di rappresentanza e delle prerogative che la legge assegna loro, abbiano formalmente annunciato una serie di iniziative sindacali, anche pubblicamente ed a mezzo stampa (cfr. comunicato stampa del 17.7.2012), tra le quali la sospensione degli accordi collettivi per la parte riguardante il prezzo massimo di rivendita sui carburanti, attuata a partire dal giorno 23 luglio 2012 e, ad oggi, mai revocata. Proprio il “pacchetto” di iniziative sindacali sopra citato portò prima alla convocazione del Ministero dello sviluppo economico (cfr. comunicazione Mise prot. 0014861 del 19.7.2012 vs Faib, Fegica, Figisc/Anisa, Assopetroli, Grandi Reti ed Unione Petrolifera) per il giorno 24 luglio successivo e poi alla sottoscrizione del Verbale d’Incontro in data 27.7.2012. Tale Verbale, sottoscritto ed accettato da Unione Petrolifera anche per conto della Sua azienda, conteneva in premessa la chiara ed esplicita sollecitazione del Sottosegretario di Stato, Prof. Claudio De Vincenti, attualmente Viceministro del medesimo Dicastero, che ci legge per opportuna conoscenza, ad “assicurare, all’interno dello stesso marchio, al gestore condizioni eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento”, così come previsto dalle leggi, “ad assicurare la salvaguardia del margine del gestore” e a riaprire “al più presto le trattative sugli “accordi di colore” aziendali tra le Organizzazioni di categoria e le singole Compagnie petrolifere di cui alla Legge 57/2001 sia per la rete autostradale che per la rete ordinaria”. Di seguito, il Verbale ministeriale precisa che “l’invito è stato accolto dalle Parti e l’Unione Petrolifera manifesta l’impegno alla riapertura dei tavoli già dalla prossima settimana”. Tenuto conto di questi e degli altri impegni contenuti nel Verbale d’Incontro, le scriventi Federazioni hanno sospeso esclusivamente lo sciopero già proclamato per i giorni 4 e 5 agosto 2012, confermando ed attuando tutte le altre iniziative in precedenza programmate, ivi compresa quella relativa alla sospensione degli accordi collettivi per la parte riguardante il prezzo massimo di rivendita sui carburanti. Non ci sarà bisogno di ricordare più nel dettaglio, che le medesime scriventi sono state costrette ad evidenziare, da subito (cfr. comunicazione Faib, Fegica, Figisc/Anisa prot. 5240.11/2012 del 17.9.2012 vs Ministero sviluppo economico) e in seguito in numerosissime altre circostanze, che nessuno degli impegni sinteticamente sopra ricordati é stato soddisfatto. Oltre tutto, volendo considerare la posizione specifica della Sua azienda, le scriventi Federazioni hanno dovuto assumere l’iniziativa di chiedere (cfr. comunicazione Faib, Fegica, Figisc/Anisa prot. 14/2014 del 25.2.2014 vs Ministero sviluppo economico ed Eni S.p.A.) ed ottenere dal medesimo Ministero dello sviluppo economico (cfr. comunicazione Mise prot. 0003988 del 27.2.2014 vs Faib, Fegica, Figisc/Anisa) l’avvio della procedura per la mediazione delle vertenze collettive, ai sensi del D. Lgs. 32/1998, tuttora in corso. Ciò premesso, risulta sufficientemente chiara la fondatezza sia delle ragioni profonde per le quali è stata assunta l’iniziativa sindacale oggetto della presente comunicazione, sia della sua ripetuta conferma durante tutto questo periodo, fino all’attualità. Mentre, al contrario, appare del tutto ingiustificato che sia proprio Eni ad avanzare contestazioni verso i gestori, fondandole paradossalmente persino sul contenuto di accordi oggetto delle violazioni sistematicamente denunciate. Circa poi la legittimità dell’azione delle scriventi, preme sottolineare che le intese sulla definizione del prezzo massimo di vendita traggono appunto la loro legittimità dal comma 3, dell’art. 19, della legge 57/2001, il quale rimanda agli accordi collettivi fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti l’individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel Regolamento (CE) n.330/2010, vale a dire il prezzo di cessione, il prezzo raccomandato e proprio il prezzo massimo. Ne consegue che il “prezzo massimo” è a tutti gli effetti uno degli elementi soggetto ex lege alla contrattazione collettiva sindacale e che le scriventi Federazioni hanno deciso di sospenderne temporaneamente l’efficacia sia quale tangibile quanto in vero contenuta iniziativa di protesta, sia quale strumento necessario a tentare di riequilibrare, seppure del tutto parzialmente, i comportamenti e le violazioni riscontrate da parte aziendale che stanno producendo effetti prolungati nel tempo ed ormai persino drammatici per le imprese di gestione. Il fatto che, tutto quanto ciò premesso, Eni insista nell’inviare le suddette comunicazioni di contestazione ai gestori in violazione di un accordo che prevede per tale violazione, in ultima analisi, la rescissione del contratto di affidamento del punto vendita, contenendo in altre parole tali comunicazioni la minaccia credibile di un danno futuro tanto massimamente grave -come è quello della perdita della propria attività- quanto ingiusto, tutto questo si traduce in una pressione davvero deplorevole, che, oltre al resto, contiene i profili di un evidente comportamento antisindacale. Alla luce di quanto sopra illustrato, le scriventi Federazioni -confermando ragioni, termini e legittimità dell’iniziativa sindacale di sospensione degli accordi collettivi per la parte riguardante il prezzo massimo di rivendita sui carburanti sia per la rete ordinaria che per quella autostradale- intendono, con la presente, riscontrare e contestare motivatamente, in nome e per conto dei gestori ad esse associate, le contestazioni già inviate o future, oltreché diffidare formalmente l’azienda dall’interrompere i comportamenti sopra esposti e denunciati. Con la riserva che, ove tali comportamenti dovessero perdurare, le medesime scriventi adotteranno tutte le iniziative volte a tutelare, anche in sede legale, i propri diritti eventualmente violati. Distinti saluti.

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