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REGOLE CONCORRENZA: SE ANTITRUST IGNORA, TRIBUNALE CONDANNA

Sulla discriminazione dei prezzi all’interno dello stesso marchio – aspetto che lascia indifferente Antitrust nel nome della concorrenzialità a tutti i costi – una sentenza del Tribunale di Massa Carrara scoperchia oggi tutto uno scenario, condannando una compagnia petrolifera a reintegrare la parità del prezzo negata al gestore. La Compagnia è la SHELL e la vertenza legale ha opposto il gestore di un impianto di rete all’azienda sul punto del differente prezzo praticato dalla stessa ad un vicino impianto a gestione AICO, società che conduce gli impianti esclusivamente con l’associazione in partecipazione. La condanna è stata comminata per abuso di posizione dominante in ragione delle condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose e discriminatorie. Respingendo il reclamo a suo tempo avanzato da Shell contro una precedente ordinanza, il Tribunale di Massa Carrara ha sentenziato e motivato che «la presunta libertà del gestore di poter recedere dal contratto» costituisce «facoltà solo teorica» ed è, per di più, anche inutile e superflua, perché semplicemente dovuta [«pleonastica perché affermativa di una normale facoltà di questo genere di contratti»]. Le motivazioni specificano che la «rivendicata asserita libertà di Shell Italia di determinare, nei confronti del gestore, i prezzi dei carburanti, intesa come diritto contrattuale e libertà di mercato» è sì un diritto, ma un diritto «circoscritto dai limiti imposti dalla legge, uno dei quali è appunto il divieto di abuso di dipendenza economica», che il «consistente squilibrio tra i prezzi imposti al gestore e quelli fatti praticare» all’impianto AICO «non è giustificato da alcuna particolare e dimostrabile ragione commerciale». Smentendo la posizione di SHELL su una «presunta assenza di concorrenzialità» tra i due impianti, il Tribunale ha opposto che è un argomento «parimenti non conferente», poiché tale distanza «non è superiore ai 4 o 5 chilometri al massimo, e dunque è da ritenere minima e non certo ostativa, per un automezzo di qualunque genere, alla considerazione di scegliere di andare a rifornirsi all’impianto con il prezzo inferiore». Il Tribunale ha statuito che il fatto che la Compagnia abbia a suo vantaggio sia l’esclusiva di fornitura sia la possibilità di determinare il prezzo del gestore «determina un evidente squilibrio nelle posizioni delle parti a favore di SHELL nel senso che consente a quest’ultima di determinare pressoché unilateralmente ed arbitrariamente al gestore i prezzi di vendita dei carburanti», un tanto integrando «condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie». Una sentenza esemplare che costituisce un precedente importante per ripristinare un minimo di condizioni di equità e che aprirà un fronte di contenzioso tutto da esplorare, smentendo per giunta l’indifferenza su questi temi delle Istituzioni che dovrebbero vigilare sulle regole di concorrenza e mercato.