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Nuovo Decreto Legge sul fondo indennizzi

VISTO il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, sulla disciplina delle Casse Conguaglio Prezzi;VISTO il provvedimento CIP n. 44/1977 del 28 ottobre 1977 concernente l’istituzione della Cassa Conguaglio G.P.L.;VISTO il provvedimento n. 18/1989 emanato dalla Giunta del Comitato Interministeriale Prezzi in data 12 settembre 1989 con il quale, tra l’altro, è stato istituito, presso la Cassa Conguaglio G.P.L., un conto economico denominato “Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti” e il presidente del CIP è stato delegato ad istituire, presso la Direzione Generale delle Fonti di Energia del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ora Direzione Generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, un Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti;VISTO il D.M. 17 gennaio 1990, modificato da ultimo con D.M. 31 gennaio 2003, con il quale è stato istituito il Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti;VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti e, in particolare, l’art. 6, con il quale è stato costituito un nuovo “Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti” in cui sono confluiti i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18/1989, integrato per gli anni 1998, 1999 e 2000 attraverso un contributo a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e dei gestori;VISTO il D.M. 24 febbraio 1999, recante norme di attuazione dell’art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, citato;VISTO l’art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, con il quale si stabilisce che il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è integrato, per l’anno 2002, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive;RITENUTA la necessità di definire, secondo quanto previsto dallo stesso art. 29 della legge 12 dicembre 2002 n. 273, la misura del contributo dovuto nonché le condizioni, le modalità e i termini per l’utilizzo delle disponibilità del Fondo;                   DECRETA:Art. 1Il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, costituito presso la Cassa Conguaglio G.P.L., di seguito denominato Fondo, è integrato per l’anno 2002 attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduto nello stesso anno  negli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria nella misura di 0,0003 Euro a carico dei soggetti  titolari di autorizzazione e di 0,0001 Euro a carico dei  gestori.                  Art. 2Il Fondo ha la finalità di corrispondere ai gestori di impianti stradali di distribuzione di carburante, anche se titolari della relativa autorizzazione, gli indennizzi per la chiusura degli impianti per i quali, a seguito di cessazione dell’attività per ristrutturazione della rete, sia venuta meno la titolarità della gestione. Ai gestori che siano anche titolari dell’autorizzazione si applicano le medesime tabelle, di cui al successivo art 8  previste per il calcolo dell’indennizzo a favore dei soggetti che siano unicamente gestori. In tal caso il  parametro degli anni residui deve essere calcolato con riferimento alla data del titolo originario di concessione o autorizzazione, considerando successivi rinnovi rispettivamente di nove o sei anni, in analogia al criterio applicato ai gestori  non titolari di autorizzazione legato  alla durata del  contratto di comodato.Gli indennizzi sono altresì corrisposti ai soggetti titolari di autorizzazione con non più di cinque  impianti alla data di entrata in vigore del presente decreto  per la chiusura di tali impianti  dovuta a ristrutturazione della rete.L’indennizzo può essere concesso una sola volta per ciascun gestore. Qualora il medesimo gestore abbia in gestione più impianti, l’indennizzo può essere concesso con riferimento ad uno solo degli impianti chiusi, purchè il soggetto sia fuoriuscito dalla gestione anche degli altri. Nel caso di soggetti titolari sia della gestione che della autorizzazione, l’indennizzo di cui al comma 1 non è cumulabile con quello di cui al comma 2 del presente articolo. In tal caso il richiedente potrà optare per una delle due ipotesi di indennizzo, disciplinate ai commi 1 e 2 del presente articolo.Art. 3I titolari di autorizzazione ed i gestori provvedono al pagamento del contributo  con un unico  versamento a titolo di saldo  effettuato a favore della Cassa Conguaglio G.P.L. entro  il 31 dicembre 2003  corrispondente ai quantitativi di carburante per autotrazione venduti  nel corso dell’anno 2002, accertati in riscontro con i dati in possesso degli Uffici Tecnici di Finanza. Copia della richiesta di bonifico, accompagnata da un rendiconto delle somme dovute, deve essere inviata in pari data alla Cassa Conguaglio G.P.L..Il contributo potrà essere versato dai titolari di autorizzazione anche per l’importo a carico dei gestori a seguito di apposita delega da parte di questi ultimi.Art. 4Le istruttorie tecniche sulle domande di indennizzo sono effettuate dall’Ufficio di Segreteria del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, in base ai criteri di determinazione degli indennizzi di cui al successivo art. 8.Sulle domande di indennizzo di cui al comma 1, il Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti esprime motivato parere di conformità agli  obiettivi della ristrutturazione; il parere è espresso anche sulla base dei dati relativi al numero e all’ammontare degli indennizzi deliberati, dati forniti con cadenza semestrale dalla Cassa Conguaglio G.P.L., di seguito denominata Cassa.La Cassa delibera sulle domande di indennizzo, provvede alla liquidazione degli indennizzi approvati ed effettua controlli sull’ammontare dei contributi versati sulla base dei dati forniti dagli Uffici Tecnici di Finanza dell’Agenzia delle Dogane.Art. 5Per gli impianti chiusi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori dovranno presentare domanda di indennizzo entro un anno dalla fuoriuscita dalla gestione dell’impianto di distribuzione dei carburanti. Tale termine si applica anche per la corresponsione degli indennizzi di cui al precedente art. 2, comma 2.Per gli impianti chiusi dopo il 7 aprile 1999 ma anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, le domande devono essere presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore  del presente decreto.Nel caso in cui, anteriormente alla data di entrata in vigore  del presente decreto, sia stata  respinta un’istanza in quanto presentata fuori dai termini previsti dal D.M. 24 febbraio 1999, l’interessato che ricada nell’ipotesi prevista dal comma 2 del presente articolo potrà richiedere il riesame dell’istanza stessa facendo riferimento alla documentazione a suo tempo inviata .    Art. 6Le domande di indennizzo di cui all’art. 5, redatte secondo il fac-simile di cui all’allegato I del presente decreto, dovranno essere presentate in bollo dal gestore al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, e dallo stesso gestore inviate in copia in carta semplice per conoscenza al titolare della autorizzazione, unitamente a:copia del contratto di comodato;copia conforme della licenza U.T.F.;copia degli allegati U.T.F. degli ultimi due anni di attività e di quello in corso fino alla data di chiusura alle vendite;copia del modello denominato “A”, allegato II al presente decreto;dichiarazione di cui all’allegato III al presente decreto.Il titolare dell’autorizzazione relativa alla gestione di cui al comma 1 dovrà presentare al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, entro 90 giorni dalla data di avvio dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio di segreteria di cui all’art. 4, comma 1, il modello B, allegato IV, al presente decreto. Il presidente del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all’art. 4, comma 2, provvederà, su indicazione dello stesso Ufficio di segreteria, a segnalare ai soggetti titolari di autorizzazione ritardi nella trasmissione del modello B. In caso di omissione non motivata, il titolare di autorizzazione potrà essere ritenuto responsabile nei confronti del gestore del corrispondente ritardo nella conclusione dell’istruttoria .     Il gestore che sia anche titolare della autorizzazione dovrà presentare entrambi i modelli “A” e “B”, allegati II e IV al presente decreto, unitamente alla dichiarazione di cui all’allegato III al presente decreto;Il titolare di autorizzazione di cui all’art. 2, comma 2, dovrà presentare, entro un anno dalla chiusura, domanda di indennizzo in bollo, al Ministero delle attività produttive, Direzione Generale per l’energia e le risorse minerarie, redatta secondo il fac-simile di cui al modello “C” – allegato V al presente decreto – unitamente a:copia del decreto di autorizzazione relativo all’impianto per il quale viene richiesto l’indennizzo;copia dell’allegato U.T.F. dell’ultimo anno solare completo di attività e di quello in corso fino alla data di chiusura alle vendite, relativi all’impianto per il quale viene richiesto l’indennizzo;atto di rinuncia al titolo autorizzativo con relativa accettazione o presa d’atto da parte del Comune nel quale è ubicato l’impianto per il quale viene richiesto l’indennizzo;dichiarazione, nel caso di cui al successivo art. 8, comma 4, di essere titolare di impianti privi di marchio diffuso a livello nazionale.Art. 7La eventuale riapertura dell’impianto per il quale è stato concesso l’indennizzo comporta per il titolare di autorizzazione di cui all’art. 6, comma 2, il rimborso al Fondo di una cifra pari all’indennizzo percepito dal relativo gestore maggiorato degli interessi legali. Per i titolari di autorizzazione di cui all’art. 2, comma 2, la eventuale riapertura dell’impianto comporta il rimborso al Fondo di una cifra pari all’indennizzo da essi percepito maggiorato degli interessi legali. Art. 8Ai fini della determinazione degli indennizzi, per gli impianti chiusi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la seguente tabella:IMPORTI IN EURO

 
 

EROGATO ULTIMO ANNO DI ATTIVITA’ (MC)
 
 
 
 
 

 
 

<150

150/300

300/600

600/900

900/1200

>1200
 

ANNI RESIDUIDI COMODATO
 
 
 
 
 
 
 
 

da 0 a 2
 

11.362,05

12.911,42

15.493,71

18.075,99

23.240,56

28.405,13
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

da 2 a 4
 

15.493,71

19.108,91

20.658,28

 23.240,565

26.855,76

33.569,70
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

da 4 a 6
 

18.075,99

21.691,19

23.240,56

25.822,84

30.987,41

41.316,55
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre 6
 

21.691,19

25.822,84

28.405,13

30.987,41

41.316,55

51.645,69
 

L’erogato da prendere a riferimento è rappresentato dalla media aritmetica degli erogati degli ultimi due anni solari completi di attività.Alla tabella si applicano i seguenti fattori correttivi:K0=60%    Il correttivo si applica ai valori tabellari per i gestori che hanno prestato la loro attività per meno di un anno. K1= 100%  Possono accedere all’indennizzo i gestori che prestano la loro attività da almeno un anno,  presso lo stesso impianto.K2= 140%  Il correttivo si applica, ai valori tabellari, per il gestore che ha tra i 9 anni ed i 18 anni di servizio.K3= 150%  Il correttivo si applica, ai valori tabellari, per il gestore che ha superato i 18 anni di servizio.   Ai fini del calcolo del coefficiente K, sarà valutata  l’attività di gestione cui corrisponde l’intestazione della licenza di esercizio rilasciata dagli Uffici Tecnici di Finanza. Nel caso di cambio della ragione sociale nel corso dell’attività, l’anzianità di gestione verrà valutata unicamente con riferimento al soggetto giuridico che ha presentato l’istanza di accesso al Fondo.  2. Per i contratti di gestione degli impianti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e di durata non inferiore ai sei anni, le ultime due righe della tabella di cui al comma 1 del presente articolo sono così sostituite:IMPORTI IN EURO

 

EROGATO ULTIMO ANNO DI ATTIVITA’ (MC)
 
 
 
 
 

ANNI RESIDUI DI COMODATO
 

<150

150/300

300/600

600/900

900/1200

>1200
 

>4
 

20.141,82

23.757,02

25.822,84

28.405,13

36.151,98

46.481,12
A tale tabella si applicano i medesimi fattori correttivi previsti al comma 1 del presente articolo.3. Per i titolari di autorizzazione  di cui al comma 2 del precedente art. 2 gli indennizzi sono così stabiliti:IMPORTI IN EURO

 

EROGATO ULTIMO ANNO DI ATTIVITA’ (MC)
 
 
 
 
 

 
 

FINO A 200
 
 
 

>200
 
 

 
 

15.493,71
 
 
 

25.822,84
 
Tali importi sono maggiorati di 51.645,69 Euro nel caso di titolari di autorizzazione privi di marchio diffuso a livello nazionale.Art. 9Le disponibilità del Fondo sono mantenute nel bilancio della Cassa Conguaglio G.P.L. ed utilizzate esclusivamente  per le finalità di cui all’art. 1 fino al completamento del processo di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti e comunque fino al raggiungimento dell’obiettivo di chiusura di settemila impianti indicato all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 32/1998.Art. 10Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.Roma,                                                                                       IL MINISTRO