Decreto su abolizione doppia cartellonistica 30 settembre 1999
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’ArtigianatoDecreto ministeriale 30 settembre 1999Disposizioni concernenti le modalità di pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti(G.U. n. 236, 7 ottobre 1999, Serie Generale)IL MINISTRO DELL’INDUSTRIADEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATOVisto l’art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, e successive modificazioni;Visto l’art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994;Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 maggio 1994, con il quale vengono disciplinate le modalità di pubblicazione, presso i punti vendita carburanti, dei prezzi consigliati;Considerata la necessità di tenere sotto costante osservazione la dinamica di formazione dei prezzi dei prodotti petroliferi anche al fine di rendere chiaro e trasparente, per i consumatori, il prezzo dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione esitati presso gli impianti di distribuzione dei carburanti;Ritenuto di dover modificare le precedenti modalità di pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione venduti presso gli impianti di distribuzione dei carburanti;Decreta:Art. 1.1. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.2. Al fine di garantire la trasparenza dei prezzi di ogni singolo prodotto nei confronti dei consumatori finali, è fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.3. Fino all’installazione di idonei cartelli o tabelle indicanti tali prezzi e comunque entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l’obbligo di cui al comma precedente può essere soddisfatto mediante affissione di apposito avviso, in luogo visibile ed accessibile al pubblico.4. L’art. 3 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 maggio 1994, è soppresso.5. Rimangono invariate le altre disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 7 maggio 1994. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.