Decreto legge 24 giugno 1999
Ministero delle Finanzedecreto 24 giugno 1999Modalità e termini di fatturazione e conseguenti adempimenti relativi agli acquisti di olii da gas effettuati presso gli impianti di distribuzione di carburanti dagli autotrasportatori di cose per conto terzi, emanato ai sensi dell’art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.(G.U. n. 161, 12 luglio 1999, Serie Generale)IL DIRETTORE GENERALEDEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATEdi concerto conIL CAPO DEL DIPARTIMENTODEI TRASPORTI TERRESTRI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONEVisto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;Visti gli articoli 21, 24, 26, 74, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplinano le modalità ed i termini dell’emissione della fattura e connessi adempimenti;Visto l’art. 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, il quale prevede che con decreti del Ministro delle finanze possono essere stabilite norme dirette a disciplinare la documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti all’imposta sul valore aggiunto;Visto il decreto del Ministro delle finanze recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 2 della predetta legge n. 31 del 1977;Visto il decreto del Ministro delle finanze 7 febbraio 1991 recante modalità speciali di liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto da parte degli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione;Visto l’art. 3, comma 137, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha demandato al Governo l’emanazione di disposizioni regolamentari dirette a rivedere il contenuto delle “annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione di cui all’art. 2 della legge 21 febbraio 1997, n. 31”;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, recante norme regolamentari di attuazione della menzionata legge n. 31 del 1997;Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, contenente norme regolamentari per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l’art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 1998, n. 30, recante: “Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l’incremento dell’occupazione”, il quale prevede l’obbligo degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante di emettere fattura per gli acquisti di olii da gas effettuati presso di loro, a richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all’albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati negli Stati membri dell’Unione europea, rimettendo la determinazione delle relative modalità operative ad uno o più decreti direttoriali del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione; Considerato che occorre determinare i criteri, le modalità ed i termini per l’emissione delle predette fatture ed i conseguenti adempimenti; Decreta:Art. 1.Fatturazione1. Gli esercenti di impianti stradali di distribuzione, in deroga a quanto previsto dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, devono emettere la fattura di cui all’art. 21, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le cessioni di olii da gas da essi effettuate, su richiesta degli autotrasportatori di cose per conto di terzi iscritti all’albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e di quelli domiciliati e residenti negli Stati membri dell’Unione europea.2. La richiesta del rilascio della fattura non deve essere fatta oltre il momento di effettuazione dell’operazione, a pena di decadenza dal relativo diritto.3. E’ ammessa la fatturazione di cui al quarto comma, secondo periodo, dell’art. 21 richiamato al primo comma, sulla base di bolle di consegna o documenti analoghi emessi dal gestore dell’impianto, anche con sistemi automatizzati, contenenti la data, il numero progressivo, i dati identificativi del gestore, dell’impianto di distribuzione e dell’acquirente, la qualità e la quantità del prodotto erogato ed il corrispettivo pagato.4. Sono applicabili le disposizioni dell’art. 26 del decreto n. 633 di cui al comma 1 in caso di inesattezza della fatturazione o nelle altre ipotesi ivi previste.Art. 2.Altri adempimenti contabili1. Le fatture di cui all’art. 1 devono essere annotate nel registro di cui all’art. 24 o, se istituito, nel registro di cui all’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l’osservanza dei termini e delle modalità stabilite dai medesimi articoli.2. Le annotazioni di liquidazione periodica ed i versamenti devono essere effettuati ai sensi degli articoli 74, comma 4, del decreto n. 633 del 1972 e 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.Art. 3.Norma residualePer quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.Art. 4.Entrata in vigoreIl presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.Per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1999 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la carta carburanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, tiene luogo della fattura per gli effetti previsti dall’art. 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.