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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1998 n. 32

Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;

Visto, in particolare, l’articolo 4, comma 4, lettera c),
della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata
la disciplina delle attività economiche ed industriali, in particolare per
quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell’industria,
nel commercio, nell’artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla
produzione, al fine di promuovere la competitività delle imprese nel mercato
globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione
all’obiettivo del contenimento dei prezzi e dell’efficienza della
distribuzione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 1° ottobre 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare istituita ai sensi
dell’articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare per le questioni
regionali;

Visto il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato l’accordo interprofessionale fra le associazioni dei
gestori e le associazioni dei gestori e le associazioni dei concessionari degli
impianti di distribuzione dei carburanti, sottoscritto il 29 luglio 1997;

Viste le deliberazioni de Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 9 gennaio e del 10 febbraio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con i
Ministri dei lavori pubblici, dell’interno, delle finanze e per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
E M A N A

Il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Norme per liberalizzare la distribuzione dei
carburanti

1. L’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione dei
carburanti, di seguito denominati “impianti”, sono attività liberamente
esercitate sulla base dell’autorizzazione di cui al comma 2 e con le modalità di
cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all’articolo 16, comma
1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le
previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

2. L’attività di cui al comma 1 è soggetta all’autorizzazione del
sindaco del comune in cui essa è esercitata. L’autorizzazione è subordinata
esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano
regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza
sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni
storici e artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni.
Insieme all’autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie necessarie
ai sensi dell’articolo 2.

3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di
autorizzazione, un’analitica autocertificazione corredata della documentazione
prescritta dalla legge e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro
tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al
relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 2 e dei criteri di cui all’articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni
dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato
al richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico
interesse, può annullare l’assenso illegittimamente formatosi, salvo che
l’interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune
stesso.

4. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne
danno comunicazione al comune, alla regione e all’ufficio tecnico erariale entro
quindici giorni.

5. Le concessioni di cui all’articolo 16, comma1, del decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, i soggetti già
titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono
proseguire l’attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al
competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche sull’idoneità tecnica degli
impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al
momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli
impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo sono sottoposti dal comune a verifica, comprendente anche i profili
di incompatibilità di cui all’articolo 3, comma2, entro e non oltre il 30 giugno
1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all’interessato e
trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato ed al Ministero dell’ambiente,
anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 3, comma2. Restano esclusi dalle
verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti dal titolare nei
programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3,
fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale.
Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria
necessaria per le autorizzazioni previste dal presente articolo sono effettuati
dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell’articolo
7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e
integrazioni.

6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare
dell’autorizzazione ad altri soggetti, di seguito denominati gestori, mediante
contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione
gratuita dell’uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla
distribuzione di carburanti per uso di autotrazione secondo le modalità e i
termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni
di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei
titolari dell’autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono
regolati in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi
accordi interprofessionali si applicano ai titolari di autorizzazione a ai
gestori; essi sono depositati presso il Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi interprofessionali
di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione
delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi
definiti. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su
richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di mediazione delle
vertenze collettive.

7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all’articolo 16 del
decreto –legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 1970, n. 1034, tra concessionari e gestori esistenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in vigore fino
alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarità del relativo
impianto. A tali contratti si applicano le forme contenute nel comma 6 per
quanto riguarda la conciliazione delle controversie.

8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinari in
conformità alle disposizioni adottate dall’Unione europea.

9. Nell’area dell’impianto possono essere commercializzati, previa
comunicazione al comune, alle condizioni previste dai contatti di cui al comma 6
e nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri
prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato. Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione
e riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1, comma2, secondo
periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, possono essere effettuati dai
gestori degli impianti.

10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le
clausole previste dal presente articolo sono di diritto inserite nel contratto
di gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle
parti.

Art. 2. Competenze comunali e regionali
1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la
semplificazione del procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree
private i comuni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche delle aree
sulle quali possono essere installati detti impianti, anche in difformità dai
vigenti strumenti urbanistici; in quest’ultimo caso la deliberazione comunale
costituisce adozione di variante. Contestualmente i comuni dettano le norme
applicabili a dette aree, ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici
edificabili, in presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la
concessione edilizia per la realizzazione dell’impianto. I comuni dettano,
altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di conoscere
preventivamente l’oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta
presentazione dell’autocertificazione di cui all’articolo 1, comma 3, del
presente decreto anche ai fini del potenziamento o della ristrutturazione degli
impianti esistenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni possono avvalersi degli accordi di
programma tra comuni e regioni, tra consorzi di comuni o di comunità montane, ai
sensi dell’articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, in
quanto applicabile, adottati nel rispetto delle norme poste a tutela dei beni
culturali, paesistici e ambientali, della salute, della sicurezza e della
viabilità.

3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, individua le destinazioni d’uso compatibili con l’installazione degli
impianti all’interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto di cui agli
articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
Nuovo codice della strada, e successive modificazioni.

4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione
degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione, cui si provvede
previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiscano la
partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie.
I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per
la presentazione delle domande.

Art. 3. Norme transitorie

1. Fino al 31 dicembre 1999, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1
e al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la
promozione dell’efficienza e il contenimento dei prezzi per i consumatori,
l’autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in
esercizio è subordinata alla chiusura di almeno tre impianti preesistenti, in
esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo della
cui concessione il richiedente sia titolare da data anteriore al 31 dicembre
1996, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purché l’erogato
complessivo nell’anno solare precedente quello della richiesta sia stato non
inferiore a 1.800 kilolitri. Se alla predetta data del 31 dicembre 1996 il
richiedente era titolare di concessioni in numero inferiore a tre,
l’autorizzazione è subordinata alla chiusura dei relativi impianti e di quelli
la cui concessione si astata acquisita nel periodo compreso fra il 31 dicembre
1996 e la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. La
chiusura degli impianti di cui al presente comma consente il rilascio della
nuova autorizzazione fino al 31 dicembre 1996 e la data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. La chiusura degli impianti di cui al presente
comma consente il rilascio della nuova autorizzazione fino al 31 dicembre 1999.
Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma1, del decreto del Presidente della
Repubblica 13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli
impianti.

2. Il titolare di una o più autorizzazioni di impianti incompatibili con
la normativa urbanistica o con le disposizioni a tutela dell’ambiente, del
traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e dei beni di interesse
storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate
dalle regioni e dai comuni, ha la facoltà di presentare al comune competente,
alla regione e al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli impianti,
ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da
effettuare entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e
due anni negli altri comuni, trasmettendone copia al Ministero dell’ambiente. I
titolari di impianti non a norma sono comunque tenuti a presentare il predetto
programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui
all’articolo 1, comma 5. I comuni verificano l’adeguatezza o mancato rispetto
del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle vigenti norme, allo
scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono
revocate. I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del
ripristino delle aree.

3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal
medesimo comma possono installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti,
alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, previa effettuazione
delle chiusure programmate.

4. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco può
autorizzare la prosecuzione dell’attività di un solo impianto in deroga ai
divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro
impianto e, comunque, fino a quando non venga installato un nuovo impianto
conforme alla normativa vigente. L’autorizzazione di nuovi impianti nei porti
marini e lacuali nonché di impianti per la distribuzione di gas di petrolio
liquefatto (GPL) per autotrazione nonché, nelle aree servite dalla relativa
rete, di gas metano per autotrazione, è rilasciata dal comune, in deroga
all’obbligo di chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme di
indirizzo programmatico delle regioni purché siano previamente verificati i
requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale.

5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono
tenuti a impiegare con priorità il personale già addetto ai propri impianti,
dismessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso ambito provinciale
ovvero, ove occorra, regionale.

6. E’ abrogato l’articolo 2 comma 3, ultimo periodo, della legge 10
marzo 1986, n. 61.

7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra un numero di
impianti sensibilmente divergente dalla media dei rapporti fra il numero di
veicoli in circolazione e gli impianti stessi, rilevati in Germania, Francia,
Regno Unito e Spagna, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17,
comma1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le competenti
commissioni parlamentari e l’autorità garante della concorrenza e del mercato,
possono essere emanate ulteriori disposizioni attuative e integrative del
disposto del comma 2 al fine di perseguire l’allineamento alla predetta
media.

8. Le regioni e i comuni di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 8
giugno 1990, n. 142, dotati di appositi piani di ristrutturazione della rete
degli impianti, approvati prima della data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, possono applicare criteri, modalità e procedure ivi
stabiliti in deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatti comunque
salvi gli strumenti di cui all’articolo, fatti comunque salvi gli strumenti di
cui all’articolo 2, commi 1 e 2, nonché quanto disposto dal comma 1 del presente
articolo.

9. Le regioni, sentite le commissioni consultive, ove istituite,
effettuano annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati
forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze competenti per
territorio, l’evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui
risultati sono trasmessi al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato al fine di emanare le ulteriori disposizioni di cui al comma 7
del presente articolo e all’articolo 4.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
l’autorizzazione per l’installazione e per l’esercizio di nuovi impianti a uso
privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive
e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto
della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli
impianti regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformati a
quanto previsto dal presente comma entro il 31 dicembre 1998.

11. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 16 maggio 1996, n. 392, sono
tenuti agli obblighi di raccolta degli oli lubrificanti usati ai sensi della
vigente normativa.

Art. 4. Decreti ministeriali

1. Ferma restando la competenza regolamentare delle regioni a norma
dell’articolo 2, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con regolamento del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere
stabilite ulteriori modalità attuative del presente decreto.Art. 5. Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio

1. Le società titolari di concessioni e autorizzazioni relative a
depositi di oli minerali, di cui all’articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n.
9, sono tenute a garantire l’uso delle capacità di stoccaggio non utilizzate e
delle infrastrutture di trasporto per il transito del prodotto a chiunque ne
faccia richiesta, purché autorizzato ai sensi delle vigenti norme di legge, a
condizioni eque e non discriminatorie. Le predette condizioni e i criteri di
determinazione dei prezzi del servizio sono comunicati dal Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato che provvede alla loro
pubblicità, pure per via informatica, anche al fine dell’eventuale segnalazione
dell’autorità garante della concorrenza e del mercato per l’attuazione delle
procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per individuare le
capacità disponibili, tenendo anche conto dell’utilizzo medio delle stesse
capacità negli ultimi due anni nonché nelle capacità di stoccaggio e di
movimentazione, verificate dal medesimo decreto, al netto dei quantitativi
ammessi a fronte di permute tra società indicati separatamente.

3. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
esercita le funzioni di sorveglianza e di controllo per il rispetto delle
disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo e all’articolo 9, anche
attraverso verifiche e controlli sulle capacità di movimentazione dei depositi e
sul grado di utilizzo degli stessi.

Art. 6. Fondo per la razionalizzazione della rete

1. E’ costituito presso la cassa conguaglio GPL il fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburati nel quale
confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico avente la medesima
denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre
1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sarà integrato, per
gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di
carburante per autotrazione (benzine, gasolio, GPL e metano) venduto negli
impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di concessione
o autorizzazione e una lira carico dei gestori. Tali disponibilità sono
utilizzate per la concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai
gestori e ai titolari di autorizzazione o concessione, secondo le condizioni, le
modalità e i termini stabiliti dal Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 7. Orario di servizio

1. A decorrere dalla scadenza dei termini per i comuni capoluogo
di provincia e per gli altri comuni di cui all’articolo 3, comma 2, e a fronte
della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, l’orario massimo di servizio
può essere aumentato dal gestore fino al cinquanta per cento dell’orario minimo
stabilito. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la modulazione
dell’orario di servizio e del periodi di riposo, nei limiti prescritti dal
presente articolo, previa comunicazione al comune.
2. Esclusi gli impianti funzionanti con sistemi automatici di
pagamento anticipato rispetto alla erogazione del carburante, per gli impianti
assistiti da personale restano ferme le vigenti disposizioni sull’orario minimo
settimanale, le modalità necessarie a garantire il servizio nei giorni festivi e
nel periodo notturno, stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, nonché la disciplina vigente per gli impianti
serventi le reti autostradali e quelle assimilate.

Art. 8. Agenzia delle scorte

1. E’ costituita l’Agenzia nazionale delle scorte di riserva,
disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive modificazioni e
interazioni, che gestisce le scorte obbligatorie, sulla base delle immissioni in
consumo dei prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della
localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi della direttiva
68/414/CEE.

2. All’Agenzia partecipano, obbligatoriamente, in qualità di soci
tutti i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di depositi
fiscali e coloro i quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono
tenuti all’obbligo del mantenimento delle scorte che, comunque, possono essere
tenute presso gli impianti dei medesimi soggetti, senza oneri a carico
dell’Agenzia la quale dispone le necessarie verifiche, Nei casi di controllo
societario, diretto o indiretto, partecipa il soggetto controllante ai sensi
dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Sono organi dell’Agenzia: l’assemblea dei soci, il presidente,
il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci. Partecipano
all’assemblea i soci, ciascuno con diritto di voto, tre rappresentati delle
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio
nazionale e tre rappresentanti dei gestori non partecipati da soci dell’Agenzia
o da soggetti da essi controllati. Un rappresentante di ciascuna delle due
categorie sopra indicate assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione
alle quali partecipa, di diritto, il competente direttore generale del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato o un suo sostituto.

4. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
approva lo statuto dell’Agenzia e può formulare osservazioni sulle norme interne
di funzionamento, che devono essergli previamente comunicate dall’Agenzia
stessa.

Art. 9. Compiti dell’Agenzia

1. L’Agenzia provvede a:
a) distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle
disponibilità di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti;
b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi;
c) garantire la disponibilità di stoccaggio per gli
operatori;
d) registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree
geografiche del Paese;
e) verificare le capacità di stoccaggio dei depositi fiscali e la
capacità di lavorazione sulla base dei decreti di concessione rilasciati dal
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 420;
f) annotare le immissioni al consumo degli impianti di
raffinazione e dei depositi fiscali;
g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e di
stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati tramite
permute;
h) determinare la capacità disponibile per gli operatori nei
singoli impianti;
i) registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate
per aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o di
produzione;
j) trasmettere al Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato i dati previsti dal comma 4 del presente articolo e ogni altro
dato richiesto, al fine della pubblicazione di cui allo stesso comma e
dell’eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n.
278.

2. L’Agenzia individua annualmente le spese per il proprio
funzionamento, il contributo in quota fissa a carico dei soci, nonché il
contributo variabile calcolato sulla quantità di prodotto immesso al consumo
nell’anno precedente dai soci e dalle eventuali società controllate, con
proposta al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato che li
determina con proprio decreto.
3. Il costo della scorta, già incluso nel prezzo al consumo, è
separato contabilmente dal prezzo del prodotto.
4. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
ogni trimestre pubblica, attraverso il bollettino petrolifero, i dati
concernenti l’attività dell’Agenzia e, in particolare, il livello delle capacità
utilizzate nei singoli impianti, le capacità disponibili e le tariffe praticate,
anche aggregate per regione.

Art. 10. Disposizioni per l’impiego dei serbatoi di GPL
1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di
petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso
civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del
serbatoio, consentendo l’opzione tra l’acquisto e la disponibilità dello stesso
ma non possono comunque vincolare gli utenti all’acquisto di quantità di
prodotto contrattualmente predeterminate o all’acquisto di detto prodotto in
regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un anno, devono
prevedere la facoltà per l’utente di modificare l’opzione inizialmente prescelta
alla scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della
stipula, con un preavviso non superiore a tre mesi. In caso di locazione o
comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata non superiore a due anni,
devono predeterminare il prezzo nel caso di esercizio dell’opzione di acquisto
nonché le modalità di acquisto in regine di esclusiva.
2. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo possono avere durata non superiore a tre anni e
sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1 entro il 1°
settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti
si intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data
coloro che hanno concesso in comodato il serbatoio hanno la facoltà o, se
richiesto, l’obbligo di procedere alla rimozione immediata dello stesso. Le
spese per la rimozione sono a carico del comodante ed è nulla qualunque
previsione contrattuale che stabilisca diversamente.
3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, ove il comodatario intenda
acquistare la proprietà del serbatoio e il comodante sia disposto ad alienarlo,
il prezzo di cessione è determinato in misura non superiore all’ammontare più
alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al
netto della quota di ammortamento risultante dall’ultimo bilancio approvato, e
il 20 per cento del valore iniziale. Se il comodatario intende prendere in
locazione il serbatoio e il comodante è disposto a cederlo a tale titolo, il
canone annuo è determinato nella misura del 10 per cento del valore di cessione,
calcolato secondo la procedura di cui al periodo precedente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici
assicurano i servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti,
effettuando visite semestrali e rilasciando apposita certificazione, ai sensi
della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni. Le
aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con
certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa da venti a
cento milioni di lire: Gli utenti possono richiedere la medesima certificazione
a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, anziché alle
aziende distributrici, esonerandole espressamente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 febbraio 1998
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BERSANI, Ministro dell’ industria, del Commercio e dell’artigianato
COSTA, Ministro dei lavori pubblici
NAPOLITANO, Ministro dell’ interno
VISCO, Ministro delle finanze

BASSANINI, Ministro per la funzione Pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLIK

N O T E
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell’esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può
avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
– L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
– La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997 – supplemento
ordinario n. 56/L.
– Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza stato-città ed autonomie locali)
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale – n. 202 del 30
agosto 1997.
Note all’art. 1:
– Il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante:
“Provvedimenti straordinari per la ripresa economica” è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1970, n. 272. Il testo dell’art. 16, comma
1, è il seguente:
“1. L’attività inerente alla installazione ed all’esercizio degli impianti di
distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati
quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni
pubbliche, costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione. Resta
immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti
agevolati secondo le leggi vigenti”.
– Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
recante: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art.
1della legge 23 ottobre 1992, n.305, supplemento ordinario. Il testo dell’art.
7, come sostituito dall’art. 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 293,
è il seguente:
“Art. 7 (Dipartimenti di prevenzione). – 1. Le regioni istituiscono
presso ciascuna unità sanitaria locale un dipartimento di prevenzione cui sono
attribuite le funzioni attualmente svolte dai servizi delle unità sanitarie
locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Il dipartimento è articolato almeno nei seguenti servizi:
a) igiene e sanità pubblica;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
(Omissis)”.
– Si riporta il testo dei commi ottavo, nono e decimo
dell’art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034:
“I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare
a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti
aventi ad oggetto la cessione gratuita dell’uso degli apparecchi di
distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non
inferiore agli anni nove, che si risolveranno in caso di mancato rinnovo della
concessione. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a
sospendere per ferie l’esercizio dell’attività per un periodo non superiore a
due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il
contratto d’uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il
contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e le
condizioni alle quali è consentita la continuazione del rapporto instaurato con
il gestore o con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o
interdizione.
Lo stesso contratto dovrà prevedere la continuità
della gestione nel caso di cessione della concessione e la preferenza nella
gestione del nuovo impianto nel caso di revoca per pubblico interesse della
concessione relativa all’impianto in precedenza gestito. La licenza di
esercizio, prevista dall’art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive
modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell’impianto,
al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il
titolare della concessione ed il titolare della gestione dell’impianto sono,
agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla
gestione dell’impianto stesso.
La concessione può essere trasferita a terzi solo
unitamente alla proprietà del relativo impianto, previa autorizzazione
dell’autorità che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle
concessioni da parte di chi sia proprietario di più impianti di distribuzione di
carburanti, situati in province diverse, la autorizzazione è accordata dal
Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, sentito il Ministro per
le finanze.”
– La legge 5 febbraio 1992, n. 122 recante “Disposizioni
in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell’attività
di autoriparazione” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio
1992, n. 41. Si riporta il testo degli articoli 1 e 6.
“Art. 1 (Attività di autoriparazione).– Al fine di raggiungere un più
elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i
servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina
l’attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di
veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e
carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito
denominata “attività di autoriparazione”.
2. Rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi di
sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche
particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1,
nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di
impianti e componenti fissi. Non rientrano nell’attività di autoriparazione le
attività di lavaggio, di rifornimento di carburante di altri liquidi
lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel
rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico
e di smaltimento dei rifiuti, nonché l’attività di commercio di veicoli.
3.Ai fini della presente legge l’attività di autoriparazione si distingue
nelle attività di:
a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista”.
“Art. 6 (Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi
di veicoli a motore). – 1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei
complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell’art. 1 deve avvalersi, per
la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro
di cui all’art. 2, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2
dell’art. 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta
manutenzione e riparazione”.
Note all’art. 2:
– La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: ”Ordinamento
delle autonomie locali” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale” del 12
giugno 1990, n. 135, supplemento ordinario. Il testo dei commi 4 e 5 dell’art.
27 è il seguente:
“4. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni
interessante, è approvato con atto formale del presidente della regione o del
presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione. L’accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui all’art. 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le
eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le
concessioni edilizie, sempre che vi sia l’assenso del comune interessato.
5. Ove l’accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l’adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza”.
– Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante:
“ Nuovo codice della strada” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18
maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario. Si riporta il testo degli articoli
16, 17 e 18, per quanto di interesse.
“Art. 16 (Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle
intersezioni fuori dei centri abitati). 1. Ai proprietari o avventi diritto
dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è
vietato:
a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei
terreni laterali alle strade;
b) costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alle strade,
manufatti o muri di cinta di qualsiasi tipo e materiale a distanze misurate dal
confine stradale inferiori a quelle indicate nel regolamento per ciascun tipo di
strada;
c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o
piantagioni ovvero recinzioni.
Il regolamento determina le varie distanze dal confine stradale in relazione
alla tipologia dei divieti indicati.
2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere
la area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli
allineamenti delimitanti le face di rispetto, la cui lunghezza misurata a
partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio
delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal
segmento congiungente i punti estremi.
3. In corrispondenza e all’interno degli svincoli è vietata la costruzione
di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare
alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di
minore importanza tra quelle che si intersecano.
(Omissis)”.
“Art. 17 (Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri
abitati). – 1. Fuori dei centri abitati, all’interno delle curve devesi
assicurare, fuori della proprietà stradale, un fascia di rispetto, inibita a
qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito,
osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all’ampiezza della
curvatura.
2.All’esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le
strade in rettilineo.
(Omissis)”.
“Art. 18 (Fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri
abitati). – 1. Nei centri abitati, le fasce di rispetto a tutela delle
strade, misurate dal confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori a
quelle indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade.
2.In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l’area di visibilità determinata
dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di
rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli
allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento
a seconda del tipo di strada, e il terzo lato costituito dal segmento
congiungente i punti estremi.
3.In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati è
vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione all’interno
dell’area di intersezione che pregiudichino, a giudizio dell’ente proprietario,
la funzionalità dell’intersezione stessa e le fasce di rispetto da associare
alle rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di
minore importanza tra quelle che si intersecano.
4.Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in
conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare
o ridurre, a giudizio dell’ente proprietario della strada, il campo visivo
necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
(Omissis)”.
Note all’art. 3:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre
1996 recante: “Nuove direttive alle regioni in materia di distribuzione
automatica di carburanti per uso di autotrazione” è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 marzo 1997, n. 70. Si riporta il testo del comma 1 dell’art.
2:
“Art. 2 (Nuove concessioni, potenziamenti e rinnovi). – 1. Fermo
restando quanto previsto dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989, le concessioni relative ad impianti
attivi e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici
mesi) potranno essere finalizzate, previa volontaria rinuncia, ad operazioni di
concentrazione e/o potenziamento da effettuarsi entro i termini con le modalità
e nell’ambito territoriale stabiliti nei piani regionali di razionalizzazione e
comunque entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti
direttive. In assenza del piano regionale di razionalizzazione le operazioni di
concentrazione e/o potenziamento dovranno effettuarsi secondo le seguenti
articolazioni:
a) rinunce relative al chiusure effettuate entro il 30 giugno
1998: un quinquennio decorrente dalla chiusura. In tal caso potranno essere
utilizzate in ambito regionale;
b) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno
1999: un triennio decorrente dalla chiusura;
c) rinunce relative a chiusure effettuate entro il 30 giugno
2000: diciotto mesi decorrenti dalla chiusura”.
-La legge 10 marzo 1986, n. 61, “Modifica dell’art. 21 del decreto-legge 30
settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre
1982, n. 873, concernente la misura delle scorte di riserva a carico degli
importatori di prodotti petroliferi finiti e del regio decreto-legge 2 novembre
1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, della lavorazione,
del deposito e della distribuzione degli oli minerali e oli carburanti” è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1986, n. 60. Il testo del
comma 3 dell’art. 2 è il seguente:
“3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
con proprio decreto, stabilisce annualmente l’ammontare complessivo delle scorte
di riserva, ripartendolo fra i soggetti tenuti all’obbligo della scorta sulla
base delle immissioni al consumo dell’anno precedente, previa detrazione
dall’ammontare stesso dell’entità delle scorte detenute dai produttori di
elettricità che gestiscono centrali termoelettriche, di quelle dei depositi
commerciali ed industriali – esclusi quelli SIF e doganali privati – aventi
l’obbligo della tenuta della scorta in misura pari al 10 per cento delle
relative capacità, della scorta strategica di proprietà dello Stato, dei
prodotti ottenibili dalla lavorazione del greggio di produzione nazionale, e
delle scorte operative delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per
conto di un committente estero o per l’esportazione, limitatamente alla quantità
di prodotto ottenuto da lavorazioni per conto di committente estero o per
l’esportazione. Per i soggetti che iniziano l’immissione al consumo di prodotti
petroliferi nel corso dell’anno, l’ammontare della scorta è fissato in misura
pari al 25 per cento delle quantità progressivamente immesse al consumo”.
-La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina
dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario. Si riporta il testo del comma 1 dell’art. 17, nonché
dei commi 25, 26, 27 e 28 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997, 127, sullo
snellimento dell’attività amministrativa:
“Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) L’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) L’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie
riservate alla competenza regionale;
c) Le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque
riservate alla legge;
d) L’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) L’organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei
pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali”.
“25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l’emanazione degli atti normativi del Governo e dei
singoli Ministri, ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nonché per l’emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni
predisposti da uno o più Ministri.
26. E’ abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del
Consiglio di Stato in via obbligatoria Resta fermo il combinato disposto
dell’art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’ art. 33 del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del
Consiglio di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni da ricevimento
della richiesta; decorso il termine, l’amministrazione può procedere
indipendentemente dall’acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui il presente comma,
tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere
reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
28. E’ istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per
l’esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di
Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall’amministrazione. La
sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
gli schemi di atti normativi dell’Unione Europea, Il parere del Consiglio di
Stato è sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di
regolamenti devoluti alla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a
causa della loro articolare importanza”.
– Il testo dell’art. 17, comma 1 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante
”Ordinamento delle autonomie locali” è il seguente:
“Art. 17 (Aree metropolitane). – 1. Sono considerate aree
metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti
abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attività
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonché alle relazioni
culturali e alle caratteristiche territoriali”.
– Il decreto del Ministero dell’industria, commercio e artigianato, del 16
maggio 1996, n. 392, recante “Regolamento recante norme tecniche relative alla
eliminazione degli olii usati” è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
luglio 1996, n. 173. Il testo del comma 4 dell’art. 2, è il seguente:
“4. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione dell’olio,
sono tenuti ad esporre, ove non altrimenti indicato, una targa ben visibile che
inviti gli acquirenti a non disfarsi dell’olio usato, disperdendolo
nell’ambiente, ed a conferirlo nell’apposito centro di stoccaggio”.
Note all’art. 4:
– La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario. Si riporta il testo del comma 1, dell’art. 2:
“Art. 2. – 1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti
conferiti alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando
è riconducibile alle materie di cui all’art. 117, primo comma della
Costituzione. Nelle restanti materie spetta alle regioni il potere di emanare
norme attuative ai sensi dell’art. 117, secondo comma, della Costituzione”.
– Il testo del comma 3 dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante: “Disciplina dell’attività di governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri” è il seguente:
“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro,
quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione”.
Note all’art. 5:
– La legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: “Norme per l’attuazione del Nuovo
piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed
elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali” è
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1991, n. 13,
supplemento ordinario. Il testo dell’art. 16 è il seguente:
“Art. 16 (Attuazione della legge – Competenza delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano). – 1. Le regioni emanano, ai
sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, norme per l’attuazione
della presente legge.
2. Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di
emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell’ambito delle materie di loro
competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di
carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del
CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di
Bolzano, l’ENEL, l’Ente nazionale idrocarburi (ENI), l’ENEA, il CNR e le
università degli studi in base ad apposite convenzioni e nell’ambito dei
rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nell’attuazione della presente legge. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati,
possono dotarsi di appositi servizi per l’attuazione degli adempimenti di loro
competenza previsti dalla presente legge”.
– La legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante: “ Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13
ottobre 1990, n. 240.
Nota all’art. 6:
– La deliberazione CIP 12 settembre 1989, n. 18 (Adeguamento per il
coefficiente per il calcolo del prezzo delle benzine di cui al provvedimento CIP
n. 28/1987 ed istituzione di un fondo per la razionalizzazione di rete di
distribuzione carburanti) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18
settembre 1989, n. 218. Il provvedimento CIP n. 18/1989 è stato da ultimo
modificato dal decreto ministeriale 25 gennaio 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1993, n. 21.
Note all’art. 8:
– Sulla legge 10 marzo 1986, n. 61, vedi nota all’art. 3.
– La direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, stabilisce
l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio. E’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunità europee del 23
dicembre 1968, n. 308.
– Il testo dell’art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante “Norme
per la tutela della concorrenza e del mercato” è il seguente:
“Art. 7 (Controllo). – Ai fini del presente titolo si ha
controllo nei casi contemplati dall’art. 2359 del codice civile ed inoltre in
presenza di diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono, da
soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto,
la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle attività di
un’impresa, anche attraverso:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti
del patrimonio di un’impresa;
b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono
un’influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle
decisioni degli organi di un’impresa.
3. Il controllo è acquisito dalla persona o dalla impresa o dal gruppo
di persone o di imprese:
a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei contratti o
soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti;
b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di
tali contratti o soggetti di tali rapporti giuridici, abbiano il potere di
esercitare i diritti che ne derivano”.
Note dell’art. 9:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420,
concernente: “Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione
per l’installazione di impianti di lavorazione o di deposito di olii minerali” è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1994, n. 151.
– Sulla legge 10ottobre 1990, n. 287, vedi nota all’art. 5.
Nota all’art. 10:
– La legge 5 marzo 1990, n. 46, recante “Norme per la sicurezza degli
impianti” è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1990, n. 59.