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PUBBLICATO IL DECRETO LEGISLATIVO PER LA RIMODULAZIONE DELLE ACCISE

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 28 marzo 2025, n. 43, concernente “Revisione delle disposizioni in materia di accise“.

La tematica del “riallineamento” delle accise tra benzina e gasolio (cui provvederanno appositi decreti interministeriali) é contenuto nel seguente articolo 3:

Art. 3.

Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi

  1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, nell’arco di cinque anni decorrenti dal 2025 è disposto l’avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in modo che tali prodotti, al termine del quinquennio, risultino sottoposti alla medesima aliquota di accisa. A tal fine, in ciascuno degli anni del predetto quinquennio è applicata, nella misura compresa tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro, una riduzione dell’accisa sulle benzine e un aumento, nella medesima misura, dell’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante.
  2. La determinazione delle variazioni delle aliquote di accisa di cui al comma 1 e la conseguente rideterminazione delle medesime aliquote di accisa sono effettuate con decreto adottato d’intesa dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La misura della variazione annuale è stabilita in relazione all’andamento dei prezzi medi di vendita ai consumatori finali delle benzine e del gasolio impiegato come carburante, rilevati dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nei due mesi solari precedenti l’adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, rispetto al prezzo medio degli stessi prodotti rilevato, dal medesimo Ministero, nell’anno precedente all’adozione del decreto.
  3. Le variazioni, in aumento, dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante stabilite con i decreti adottati ai sensi del comma 2 non trovano applicazione per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai numeri 5 e 9 della tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificata dal presente decreto.
  4. Allo scopo di incentivare l’impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui è applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica, ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, un’aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri; la medesima aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 adottato per l’anno 2025. I biocarburanti di cui al presente comma soddisfano, ai fini dell’applicazione della predetta aliquota ridotta, le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
  5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e in particolare dall’articolo 44, paragrafo 5, del medesimo regolamento. Agli adempimenti in materia di aiuti di Stato provvede il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.
  6. Le maggiori entrate derivanti dalle variazioni delle aliquote stabilite ai sensi del decreto di cui al comma 2, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 nonché di quelli derivanti dall’applicazione dell’art. 24 -ter del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate, anche mediante riassegnazione, al netto di quanto afferente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, al Fondo di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e, nel quinquennio di cui al comma 1 in via prioritaria, anche al fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all’articolo 16 -bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 è stabilita la quota delle maggiori entrate da destinare alle finalità di cui al primo periodo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

In allegato, in formato PDF, il testo intero del Decreto pubblicato in G.U.

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