FIGISC – Smartphone

CI SONO SPAZI PER MEDIARE O SI VUOLE SOLO “VINCERE FACILE”?

Su questo stesso sito, in data 26 aprile, si leggeva in un articolo redazionale che «dopo lunghi mesi di confronto al tavolo di filiera per trovare una qualche convergenza su razionalizzazione della rete e contrattualistica, sembra di dover intuire che il vero obiettivo unilaterale di tutto codesto lavoro sia condensabile nello “sdoganamento” dell’appalto e nella “internalizzazione” dell’organizzazione della distribuzione finale».

Dopo la presentazione del 15 maggio dei contenuti (ma non del testo) dello schema di ddl di «riforma del settore della distribuzione di carburanti e ristrutturazione della rete», predisposto da MIMIT e MASE, si può solo confermare in pieno come certezza quella che venti giorni prima era ancora solo impressione suggerita dall’andamento del confronto tra le componenti della filiera.

A conferma di un tanto – a parte quanto previsto dalla slide n. 4 «Disciplina dei rapporti contrattuali in tema di gestione degli impianti di distribuzione – Rapporti economici di secondo livello», che rimanda all’applicazione di parametri medi nei casi di mancata sottoscrizione degli accordi economici -, nella slide n. 5 si legge testualmente che «Si tipizza il contratto di appalto con prescrizioni minime per contratti di affidamento di determinati servizi a valle delle forme di gestione già tipizzate dal Legislatore» e nella slide n. 6 si declinano le medesime “prescrizioni minime”. Dalla presentazione (non sappiamo se il testo ne contenga un riferimento) non è tracciabile accenno veruno alle pur numerose proposizioni in tema contrattuale contenute nelle risoluzioni parlamentari (nn. 7-00105, e 7-00050) approvate dalla Xa Commissione della Camera dei deputati verso fine ottobre 2023. Questo, pertanto, è tutto lo spazio dedicato alla materia della contrattualistica, e le due ultime slide citate ne costituiscono, quindi, il core business.

Appare opportuno soffermarsi, oltre che sull’incipit «si tipizza il contratto di appalto», sul successivo inciso «contratti di affidamento di determinati servizi a valle delle forme di gestione già tipizzate».

Mentre il “contratto di appalto” non abbisogna di interpretazioni, come interpretare il concetto di “a valle” che ci desta più di qualche, diciamo, perplessità? E cosa significa “si tipizza”?

Ciò che si sostanzia (e riguarda già una parte significativa della rete) nel concreto è che

a) l’azienda A proprietaria degli impianti affida in gestione ad un soggetto B – da essa in parte od in tutto controllato (ossia di diretta emanazione) – parte, o in prospettiva l’intero, della propria rete, integrando così un “affidamento a terzi”, di cui all’articolo 1, comma 6, del D. Lgs. 32/1998 (« La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell’autorizzazione ad altri soggetti»);

b) il soggetto controllato B affida determinati servizi ad un ulteriore soggetto C in forza di un contratto di appalto.

In codesto gioco di prestigio, basato su un cambiamento spregiudicato di paradigma che non sembra sollevare dubbi da parte dell’Esecutivo, la proprietà integra, sia pure in palese sovrapposizione, una duplice legittimità, in quanto la gestione diretta è fuori da ogni discussione, e quella affidata a terzi è normata dalle leggi di settore.

Domanda 1: Nella fattispecie, l’affidamento al soggetto B (integralmente o parzialmente controllato da A) sembrerebbe rientrare nelle “forme di gestione già tipizzate”, mentre l’affidamento al soggetto C costituirebbe un addenduma valle” delle medesime forme di gestione, da regolarsi con il contratto di appalto?

Domanda 2: Il fatto che, casualmente, il soggetto B sia integralmente o parzialmente controllato da A può definirsi conforme al concetto di “affidamento ad altri soggetti”?

La “tipizzazione” è un concetto che forse va letto in un contesto normativo e in quadro relazionale più complesso: le tipologie contrattuali, infatti, originano ai sensi dell’articolo 17, comma 2, legge 27/2012, «previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero (omissis perché la denominazione originale è cambiata) entro il termine del (omissis perché il termine originale è obsoleto) e in caso di variazioni successive entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione». In questo senso la “tipizzazione” è l’aspetto diciamo terminale di un processo di concertazione nell’ambito della contrattazione collettiva.

Nel contesto “monocratico” delineato da A che affida la gestione a B, che altro non è che l’altra faccia di A, e B che appalta a C i servizi marginali a basso tenore imprenditoriale (e si specifica che si sta usando un eufemismo) non pare proprio ricorrano né contrattazione collettiva, né concertazione.

In sostanza, la controllata dell’azienda diventa “gestore” e il gestore diventa “appaltatore”.

(Ma, per puro paradosso, magari si potrebbe immaginare che il soggetto B vada “tutelato” con una contrattazione collettiva e che si costituiscano delle organizzazioni di rappresentanza di B…, o che le attuali organizzazioni, non avendo più modo di tutelare i singoli soggetti C, diventati appaltatori, assumano la funzione di rappresentare questi “nuovi” gestori…)

Domanda 3: Nella fattispecie, “tipizzare” significa forse, più rudemente, “sdoganareex lege e conferire definitiva legittimità al di fuori di ogni necessaria concertazione?

Pare, insomma, che se ci atteniamo alla presentazione, codesto schema di legge, rispetto al nodo della contrattualistica, è caratterizzato o da una notevole approssimazione e confusione anche giuridica sugli aspetti delle norme di settore o da un frettoloso intervento – mutuiamo dalla terminologia degli architetti – “brutalista”, chiaramente ispirato dagli “interessi forti”.

Sulla complessa partita del disegno di legge, che tratta di razionalizzazione della rete e non solo dei contratti, scrive STAFFETTA – premettendo che si tratta di mettere “definitivamente da parte l’idea che la rete carburanti sia, con la transizione, un’infrastruttura a perdere” – che “Insomma, non è esagerato dire che con questa riforma è in ballo il futuro della rete carburanti. Chi ha visione strategica deve saper costruire mediazioni”.

Tutti ne sono consapevoli.

Ma si pongono almeno due temi, diciamo così, di propensione ad un approccio costruttivo:

a) il primo riguarda le aziende petrolifere che sembrano interessate più che alla mediazione a voler “vincere facile” – forse perché hanno già in mano il biglietto vincente – ottenendo, con una sola mano, il molteplice obiettivo di “proletarizzare” il gestore al rango di mero prestatore d’opera subalterno, di scardinare le vecchie norme di settore, ponendo le basi per il loro completo accantonamento, e di umiliare le associazioni di categoria, verso le quali è fin troppo manifesto il fastidio di dover trattare;

b) il secondo riguarda il Governo, che può scegliere di consentire il definitivo squilibrio dei rapporti nella filiera a favore degli interessi forti od esercitare una funzione di mediazione per contemperare anche la salvaguardia della dignità della parte più debole.

In questa partita, si vuol dire, non è alla categoria dei gestori che si deve chiedere l’ennesima prova di responsabilità (di rinuncia) e disponibilità a negoziare: questa parte ha già dato, e da sempre.

Ed infatti siamo arrivati a questa ultima spiaggia.

G.M.