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DI MAIO “AL LAVORO PER IL RINVIO DELLA FATTURA ELETTRONICA”

Lo annuncia nel numero online odierno STAFFETTA, che a proposito scrive:

Stiamo lavorando con il ministro Tria per rinviare la fatturazione elettronica al primo gennaio 2019”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, intervenendo questa mattina alla radio RTL 102.5. “Su questo hanno ragione” ha aggiunto riferendosi alle richieste dei sindacati dei benzinai Faib, Fegica e FIGISC che hanno proclamato uno sciopero in tal senso per il prossimo 26 giugno.

In sede parlamentare si sta operando per un ulteriore tentativo di rinvio: sono pronti, infatti, due emendamenti al decreto-legge sisma che verranno presentati domani al Senato da Forza Italia. In entrambi i casi il testo è rimasto in sostanza invariato rispetto agli emendamenti presentati da Luca SQUERI alla Camera in margine al decreto sulle crisi industriali, che però non ha superato il vaglio di ammissibilità, con una stima di oneri da coprire più elevata rispetto alla prima formulazione ed ipotizzata in 48,5 milioni di euro.

Di seguito il testo degli emendamenti:

ART. 1.

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti).

1. In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2018, il cedente carburante per autotrazione presso gli impianti stradali e autostradali di distribuzione può documentare tale cessione, effettuata nei confronti di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, sia mediante emissione di fattura elettronica, sia secondo le modalità individuate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 48,5 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all’articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di distribuzione carburanti.

Nota: il presente emendamento prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2018 di documentare la cessione di carburante per autotrazione anche mediante l’utilizzo della scheda carburanti di cui al DPR n. 444/1997.

ART. 1

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure urgenti in materia di distribuzione carburanti).

1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 925 è sostituito dal seguente:

«925. Il credito d’imposta di cui al comma 924 non è soggetto a tassazione ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,5 milioni di euro per l’anno 2020, a 13,3 milioni di euro per l’anno 2021 e a 9,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di distribuzione carburanti.

Nota:

La modifica proposta intende esplicitare l’esclusione dalla tassabilità del credito d’imposta previsto al comma 924 in favore degli esercenti di impianti di distribuzione carburante in ragione del 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. Il suddetto credito d’imposta è stato introdotto allo scopo di contenere gli effetti dei maggiori oneri sopportati dagli esercenti impianti distribuzione carburanti generati dalle misure finalizzate all’affidabilità fiscale attraverso la tracciabilità dei pagamenti e la diffusione della moneta elettronica. La seguente modifica si rende necessaria poiché nel dispositivo normativo approvato, la non tassabilità del credito d’imposta risulta inespressa, nonostante le tabelle tecniche collegate al provvedimento contenessero la copertura finanziaria necessaria proprio in funzione delle maggiori entrate generate dal più efficace contrasto all’evasione e alle frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione dei carburanti consentito dalla medesima normativa.