GIACENZE PRODOTTI: COMUNICAZIONE DIFFERITA AI DATI DEL 2 MAGGIO
SI PUBBLICA DI SEGUITO LA CIRCOLARE DELL’AGENZIA DELLE DOGANE SUL DIFFERIMENTO DELLA DENUNCIA DELLE GIACENZE (DECRETO LEGGE 21/2022)
Prot. 177731 /RU Roma, 22 aprile 2022
CIRCOLARE N. 13/2022
PRODOTTI ENERGETICI. NUOVA RIDETERMINAZIONE TEMPORANEA ALIQUOTE DI ACCISA SUI CARBURANTI. MANTENIMENTO RIDUZIONI.
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 90 del 16 aprile 2022 è stato pubblicato il decreto 6 aprile 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, adottato ai sensi dell’art. 1, commi 290 e ss., della legge n. 244/2007, ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 1, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
Successivamente al periodo di vigenza delle riduzioni temporanee di talune aliquote di accisa di cui all’Allegato I al testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (TUA) operate dall’art. 1, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 21/2022 e dall’art. 1 del decreto 18 marzo 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il decreto interministeriale 6 aprile 2022 interviene con una ulteriore rideterminazione temporanea delle medesime aliquote che vengono così fissate:
a) benzina: euro 478,40 per mille litri;
b) oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi.
Le aliquote di accisa come sopra rideterminate sono applicate:
– alla benzina ed agli oli da gas o gasolio usato come carburante dal 22 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022;
– ai gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante dal 21 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022.
In sostanza, con la nuova rideterminazione vengono garantiti la continuità delle riduzioni di accisa negli importi già in vigore a decorrere dal 22 marzo 2022 e l’allineamento dell’efficacia temporale della misura per i prodotti energetici interessati.
Atteso il sopravvenuto mantenimento delle suddette misure delle aliquote di accisa, al fine di garantire l’efficacia dell’adempimento di cui all’art.1, comma 5, del decreto-legge n.21/2022 e di prevenirne possibili duplicazioni, con la determinazione direttoriale prot. 177707/RU del 22 aprile 2022, la prevista rilevazione delle giacenze fisiche di benzina e di gasolio usato carburante da parte degli esercenti depositi commerciali di cui all’art. 25, comma 1, del TUA e degli esercenti impianti di distribuzione stradale è stata differita alla fine della giornata del 2 maggio 2022, termine finale di vigenza della rideterminazione effettuata dal decreto 6 aprile 2022.
Nel rinviare alle istruzioni impartite in proposito con la circolare n. 11/2022 del 23 marzo 2022, si rammenta che la comunicazione delle giacenze va effettuata entro cinque giorni lavorativi a partire dalla data di scadenza della rilevazione sopraindicata ovvero entro il 9 maggio 2022.
Parimenti, sempre ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa come sopra rideterminate, quanto all’obbligo di cui all’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 21/2022 con la medesima determinazione è stato prescritto ai titolari dei depositi fiscali e agli esercenti depositi commerciali di cui agli articoli 23 e 25 del TUA di continuare a riportare nell’e-DAS l’aliquota di accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel medesimo documento sino alla data del 2 maggio 2022.
Anche per tale fattispecie, si rinvia alle istruzioni impartite con la predetta circolare n. 11/2022.
Il Direttore Generale
Marcello Minenna