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LE MISURE PER LA CESSAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA COVID-19

Le misure per la cessazione dello stato di emergenza

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo c.a., ed entrato in vigore il 25 marzo, il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

(in allegato il testo della Gazzetta in formato PDF e dell’ordinanza del Ministero della Salute del 25.03.2022)

Di seguito, le disposizioni principali.

Green pass e obbligo vaccinale lavoratori ultracinquantenni (art. 8, comma 6)

L’articolo 8, al comma 6, sostituisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (25 marzo 2022), l’obbligo di esibizione del certificato di vaccinazione o guarigione (cd. “green pass rafforzato”) per l’accesso nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori ultracinquantenni, con l’obbligo degli stessi di possesso ed esibizione, su richiesta, del “green pass base” fino alla data del 30 aprile 2022.

Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19 (art. 1)

Si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, possono essere adottate una o più ordinanze, al fine di adeguare all’evoluzione dello stato pandemico le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza in scadenza al 31 marzo 2022, preservando la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario.

Tali ordinanze, che dovranno essere adottate su richiesta motivata delle Amministrazioni competenti ed avranno efficacia limitata al 31 dicembre 2022, potranno contenere misure derogatorie negli ambiti suindicati, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea.

Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da COVID-19 (art. 3)

La disposizione in esame, che sostituisce l’art. 10-bis del D.L. 52/2021 (c.d. decreto Riaperture), prevede che, a decorrere dal 1° aprile e  fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza può:

  • adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome;
  • introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero, nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti, sentiti i Ministri competenti per materia.

Isolamento e autosorveglianza (art. 4)

L’articolo 4 introduce l’articolo 10-ter nel corpo del D.L. n. 52/2021 (decreto Riaperture). In particolare, prevede che, a decorrere dal 1° aprile 2022, alle persone risultate positive al Covid-19, fino all’accertamento della guarigione, è fatto divieto di spostarsi dalla propria abitazione o dimora (regime di isolamento).

A decorrere dalla stessa data, invece, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19, non si applica l’obbligo di isolamento, bensì il regime dell’autosorveglianza.

Avranno pertanto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti per dieci giorni dalla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 nonché l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso, la cessazione è determinata dalla trasmissione, con modalità anche elettroniche, all’Asl competente, del referto con esito negativo.

Le modalità attuative delle disposizioni sopra descritte sono definite, con circolare del Ministero della salute.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5)

La disposizione in esame introduce, con effetti a decorrere dal 1° aprile 2022, il nuovo art. 10-quater – “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie” – nel corpo del D.L. 52/2021 (decreto Riaperture), il quale prevede l’obbligo, fino al 30 aprile 2022, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 in determinati casi e luoghi elencati nel citato articolo.

Fino al 30 aprile 2022, su tutto il territorio nazionale, i lavoratori, compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, al fine di rispettare l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) possono utilizzare le mascherine chirurgiche.

Graduale eliminazione del green pass base (art. 6)

Modifiche articolo 9-bis del DL Riaperture, in materia di impiego del green pass base (art. 6, comma 2)

L’articolo 6 modifica la disciplina relativa al green pass base, di cui all’art. 9-bis del D.L. 52/2021, a decorrere dal 1° aprile 2022.

In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (certificato che si ottiene da vaccinazione, guarigione o test) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al  tavolo,  ma solo al chiuso – per quelli all’aperto invece il green pass non è più previsto –  da  qualsiasi  esercizio,  ad  eccezione  dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre  strutture  ricettive riservati esclusivamente ai clienti, che siano  ivi alloggiati (per i quali non è più previsto il green pass);
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

Sempre dal 1° aprile, a seguito della soppressione dei commi 1-bis e 1-ter del citato art. 9-bis, non sarà più necessario essere in possesso del green pass per accedere a determinati luoghi e attività quali:

  • servizi alla persona;
  • attività commerciali (anche diverse da quelle volte ad assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona di cui al DPCM 21 gennaio 2022);
  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari.

Impiego green pass base per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo (art. 6, commi 3 e 4)

Viene prorogato al 30 aprile 2022 sia il termine di cui all’articolo 9-ter.1, comma 1, del decreto Riaperture, in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, sia il termine di cui all’articolo 9-ter. 2, comma 1, in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19 per l’accesso alle strutture della formazione superiore.

Green pass e obbligo vaccinale nel settore privato (art. 6, comma 8)

L’articolo 6, al comma 8 dispone la proroga al 30 aprile 2022 dell’obbligo di possesso ed esibizione del green pass base” a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, come stabilito all’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021 (decreto Riaperture).

Graduale eliminazione del green pass rafforzato (art. 7)

L’articolo 7 modifica la disciplina relativa al green pass rafforzato di cui all’art. 9-bis. 1 del D.L. 52/2021 (decreto Riaperture) a decorrere dal 1° aprile 2022.

In particolare, dal 1° al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato (certificato che si ottiene a seguito di vaccinazione o guarigione), l’accesso ad una serie di servizi e attività, tra cui convegni e congressi.

A seguito delle sopra indicate modifiche dell’articolo 9-bis.1, a decorrere dal 1° aprile 2022,  non sarà più necessario il green pass (né rafforzato né base) per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo all’aperto da qualsiasi esercizio (ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale per i quali resta l’obbligo del green pass base);
  • alberghi e altre strutture ricettive (tranne che per i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi ai clienti ivi non alloggiati, per i quali è necessario il green pass base);
  • musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche;
  • sagre e fiere, per le quali viene quindi anche soppressa la disposizione (D.L. 52/2021, art. 9-bis.1, comma 3, terzo e quarto periodo) che prevede, nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, l’obbligo per gli organizzatori di informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso del green pass rafforzato per l’accesso all’evento e, di conseguenza, è stata soppressa anche la relativa sanzione. 

Proroga dei termini correlati alla pandemia da Covid-19 (art. 10)

L’articolo 10 reca alcune proroghe dei termini correlati alla pandemia da Covid-19.

In particolare:

  • viene prorogata fino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale, che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono assicurare ai soggetti c.d. “fragili”, ovvero ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una maggiore rischiosità;
  • contestualmente, fino al 30 giugno 2022, l’inidoneità alla mansione accertata ai sensi dell’art. 83 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, ovvero connessa alle condizioni suddette, non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

Vengono, inoltre, prorogate fino al 30 giugno 2022, infine, le disposizioni in materia di lavoro agile (c.d. smart working) di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020.

Nello specifico, oltre a restare in vigore le procedure semplificate per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working, possono continuare ad applicarsi modalità di lavoro agile ai rapporti di lavoro subordinato anche in assenza della sottoscrizione degli accordi individuali.

Sanzioni e controlli (art. 11)

Dal 1° aprile 2022, in caso di violazione delle seguenti disposizioni del D.L. 52/2021:

  • sulle certificazioni verdi  per i soggetti provenienti da Stati esteri (art. 9, commi 9-bis e 9-ter);
  • sul possesso del green pass base (art. 9-bis) e green pass rafforzato (art. 9-bis.1);
  • sull’autosorveglianza (art. 10-ter, comma 2);
  • sull’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 10-quater);
  • delle ordinanze sulle limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art. 10-bis, comma 1, lett. b);

si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1000 euro (prevista dall’art. 4 del D.L. 19/2020), nonché la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 1 a 10 giorni a partire dalla terza violazione, commessa in giornata diversa, dell’obbligo di verifica, da parte di titolari o gestori, del rispetto delle disposizioni sulle certificazioni verdi per l’accesso a determinati servizi e attività.

Dopo una violazione delle disposizioni relative al possesso del green pass rafforzato per accesso ad attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e in caso di partecipazione del pubblico a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso – di cui al nuovo art. 9-bis.1, comma 1, lettere f) e g) – si applica, a partire dalla seconda violazione, commessa in giornata diversa, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni.

Si dispone infine che le sanzioni previste dall’articolo 4 del D.L. n. 19/2020 e dall’articolo 2 del D.L. n. 33/2020, continuano a trovare applicazione nei casi in cui siano espressamente richiamate da disposizioni vigenti.

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