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MISURE SOSTEGNO CONTRIBUTI DIPENDENTI GESTORI AUTOSTRADALI

È stato pubblicato (vedasi allegato PDF) un decreto direttoriale della Direzione Generale Incentivi del Ministero dello Sviluppo economico del 14 gennaio, finalizzato all’attuazione dell’articolo 40 del D.L. “Rilancio” n. 34/2020, che prevede il riconoscimento di una erogazione, commisurata ai contributi previdenziali e assistenziali – con l’esclusione dei premi dovuti per l’assicurazione obbligatoria infortunistica – a carico dei datori di lavoro sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte nel periodo del lockdown (marzo-maggio 2020), nel quale si è verificato, con particolare gravità in autostrada, il crollo dei volumi di vendita in seguito al blocco della mobilità e delle attività produttive e dei servizi.

A raccogliere le istanze di accesso al contributo sarà INVITALIA (Agenzia nazionale di proprietà del Ministero dell’Economia che gestisce gli incentivi nazionali) con una dotazione dello stanziamento complessivo che ammonta a 4 milioni di euro – cui andranno a sottrarsi le spese di gestione del medesimo Ente in ragione di circa 168mila euro –

La verifica dell’appartenenza alla categoria delle microimprese e delle Pmi é effettuata in base ai ricavi.

In caso le domande dovessero eccedere i fondi disponibili la ripartizione avverrà in proporzione agli importi richiesti nelle domande, senza riguardo all’ordine di presentazione.

I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno definiti con un successivo decreto direttoriale della Direzione Generale Incentivi del MiSE, a seguito dell’approvazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea.

Dalla misura di sostegno rimangono escluse le gestioni dirette degli impianti da parte delle società petrolifere integrate alla raffinazione nonché le gestioni unitarie delle attività petrolifere e di ristorazione.

Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Art. 40

Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese  titolari  del servizio di distribuzione  di  carburanti  nelle  autostrade  per  il periodo di emergenza da COVID-19

  1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono  il  servizio  di distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed in regola con il versamento dei  contributi previdenziali  ed assistenziali alla data del 1°  marzo  2020,  in  considerazione  del mantenimento del servizio durante il periodo di  emergenza  sanitaria pur in presenza di calo considerevole della  domanda  di  carburanti, può essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro per l’anno 2020, un   contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei  datori  di lavoro, dovuti sulle retribuzioni da  lavoro  dipendente  corrisposte nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
  2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi di gestioni dirette degli impianti di  distribuzione  carburanti  in autostrada  da  parte  delle  società  petrolifere  integrate   alla raffinazione e alle gestioni unitarie delle attività  petrolifere  e di ristorazione.
  3. Il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico su domanda dell’impresa di gestione, nel limite di spesa di  cui  al comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le  domande  ammissibili.  Con  provvedimento  del  Ministero   dello sviluppo economico sono individuati le modalità  ed  il  termine  di presentazione delle domande nonchè le procedure per  la  concessione del contributo.
  4. Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell’appartenenza dei distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese è effettuata  calcolando  i  ricavi  con  le modalità  di  cui  all’articolo  18,  comma  10,  del  Decreto   del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

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