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FAIB, FEGICA E FIGISC: EMENDAMENTI ALLE NORME FISCALI

Temi emergenti dalla protesta dei gestori carburanti che le Organizzazioni sindacali sottopongono all’attenzione del Governo e delle forze politiche

Premesse
Il malessere dei gestori carburanti sulle tematiche fiscali è stato alla base dello sciopero del 6 e 7 novembre us. Lo stato di agitazione della categoria deriva anche dai continui cambiamenti della normativa fiscale.
La recente nota dell’Agenzia delle Dogane in materia di rilascio del registro di carico e scarico 2020 relativa agli impianti non presidiati prevede l’obbligo dal primo gennaio dei registri di carico e scarico elettronici per gli impianti ad alta automazione senza la presenza di operatori.
La nota, sebbene non intervenga sugli altri aspetti della nostra vertenza, apre difatti ad una serie di considerazioni logiche: il registro di carico e scarico è parte integrante di quel processo di telematizzazione inteso a contrastare l’illegalità insieme alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, E Das, fattura elettronica: si tengono insieme strettamente. L’una senza l’altra rischia solo di rappresentare un onere di tempi e costi; ogni adempimento senza le adeguate strutture rappresenta un aggravio burocratico, rappresentando un paradosso: la telematizzazione a mano dei processi.
Non è illogico, né tanto meno ingiustificato sostenere che per introdurre l’insieme di queste novità, perché rappresentino una reale telematizzazione e favoriscano la lotta alle illegalità, la rete distributiva sia oggetto di un processo di ristrutturazione che obblighi i titolari degli impianti, proprietari delle attrezzature, tutti fornitori in esclusiva, di dotare i punti vendita delle attrezzature necessarie alla gestione informatizzata del distributore, pur salvaguardando la privacy delle gestioni.

Emendamenti
Documento Amministravo Semplificato Telematico (E-Das)
Motivazioni
Le organizzazioni hanno evidenziato nel corso della protesta alcune criticità sulle novità
introdotte dal Decreto Legge 124/2019 con particolare riferimento all’art.11 che prevede
l’istituzione del Documento Amministrativo Semplificato telematico “c.d. E-DAS”per la
circolazione dei carburanti ad accisa assolta. Nel merito le OO SS, pur confermando la
positività della norma ai fini del contrasto all’illegalità nel settore, avanzano la richiesta che la
certificazione dell’avvenuta e corretta consegna della merce tramite l’”E-DAS”ricada in capo
all’emittente in ragione di diverse considerazioni che vanno da quelle logistiche (ad esempio
la consegna potrebbe avvenire, come già avviene, anche in orari notturni o in assenza del
gestore) a quelle organizzative della rete, (i proprietari degli impianti, con poche operazioni
di informatizzazione e adeguamento tecnologico potrebbero implementare la rete con
meccanismi automatici di chiusura della spedizione merce).
Occorre dunque intervenire nello specifico prevedendo l’eliminazione di ulteriori oneri
operativi particolarmente gravosi a carico dei gestori, consistenti nella “certificazione” della
filiera di distribuzione e della circolazione dei prodotti, la quale invece potrebbe essere
garantita da un circuito chiuso, autonomo e controllato da remoto, senza l’intervento di
ulteriori operatori, evitando quindi di“allungare” ulteriormente il processo sulla filiera dei
controlli e annullando la possibilità di errori.

Proposta emendamento E Das
Dopo l’ Articolo 11 DL n. 124/2019 – Introduzione Documento Amministrativo Semplificato
telematico – inserire il seguente emendamento
Resta in capo al soggetto emittente il Documento di Accompagnamento Semplificato
Telematico, di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 26/10/1995, n.504, l’obbligo di
certificare l’avvenuta consegna dei prodotti petroliferi ed il rilascio, al gestore, di copia
dello stesso in forma cartacea secondo le consolidate modalità”.

Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
Motivazioni
Su questo punto permane la richiesta delle Federazioni di escludere strutturalmente dalla
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi i carburanti, così come
già previsto e dal DM 10 maggio 2019 e in considerazione del fatto che i gestori carburanti
sono storicamente esclusi dall’obbligo di certificazione fiscale come previsto dall’art 2 del
DPR 696/96.

In alternativa Faib, Fegica e Figisc hanno assunto tra i principali punti di contestazione il
rinvio urgente dell’applicabilità, per le vendite carburanti, dell’obbligo di memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di almeno tre anni, nelle more di un
chiarimento complessivo che dovrebbe eventualmente prevedere, per i titolari degli impianti
di distribuzione carburanti l’obbligo di dotare gli erogatori con sistemi idonei ad assolvere
automaticamente tale onere, senza che siano previsti oneri ed ulteriori gravami operativi a
danno della categoria. Si configura dunque come un accanimento fiscale quello di
costringere la categoria dei gestori a scaricare materialmente i dati degli erogatori dalle
colonnine e digitarli manualmente per inviarli tramite piattaforma telematica
all’Amministrazione finanziaria. Il rinvio di TRE anni potrebbe consentire ai proprietari degli
impianti e delle relative attrezzature di adeguare da un punto di vista tecnologico le aree di
servizio e con i sistemi di erogazione che prevedano la trasmissione telematica da remoto,
sotto la diretta responsabilità dei suddetti proprietari delle attrezzature, dei dati fiscali
direttamente all’agenzia, senza gravare i gestori di ulteriori adempimenti e responsabilità.

Proposta emendamento Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi
All’Art. 1 comma 909 punto 8 lettera B “1 Bis” della Legge 27/12/17 n. 205 aggiungere il
seguente emendamento
Dopo le parole “distribuzione di carburanti
Fermo restando quanto sopra stabilito e la facoltà dei singoli operatori di aderire sin da
subito alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, in
considerazione del notevole intervento strutturale e tecnologico necessario ad adeguare
la gran parte dei punti vendita componenti l’attuale rete di vendita italiana, si dispone al
101/01/2023 l’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione
telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 per gli esercenti degli impianti di
distribuzione carburanti”.

Registro di carico e scarico in forma telematica
Motivazioni
In considerazione della complessa struttura della rete distributiva dei carburanti,
notoriamente caratterizzata da arretratezza tecnologica, si propone che le gestioni possano
continuare ad operare nelle forme e nei modi consolidati per un congruo periodo di tempo,
necessario a sostenere il processo di innovazione necessario

Proposta di emendamento Registro di carico e scarico telematico
Fermo restando quanto stabilito dai comma 9 e 10 dell’Art. 2 della Legge 44/2012, in
considerazione del notevole intervento strutturale e tecnologico necessario ad adeguare
la gran parte dei punti vendita componenti l’attuale rete di vendita italiana, possono
continuare ad essere tenuti nelle consolidate modalità cartacee fino al 31/12/2022.