FAIB, FEGICA e FIGISC, con l’assistenza dello Studio Legale Passerini, hanno diffidato TAMOIL ITALIA ed intimato alla medesima di concordare con le Associazioni dei gestori tempi e modi di rinnovo degli accordi aziendali, nonché di porre termine con effetto immediato i comportamenti contestati e la condotta di ricorrere a trattative individuali con le singole gestioni su aspetti di natura economica al di fuori dell’accordo aziendale collettivo.
Le Organizzazioni rilevano la legittimazione ad agire in quanto, a termini di legge, hanno nel tempo stipulato accordi interprofessionali con le Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari di autorizzazione, ed hanno stipulato accordi aziendali con le maggiori compagnie petrolifere titolari di autorizzazione.
Nella diffida stragiudiziale le Organizzazioni di categoria dei gestori evidenziano che Tamoil ha disatteso sistematicamente le disposizioni di legge che regolano l’ordinaria contrattazione di settore in materia di condizioni economiche tra gestore e compagnia.
Richiamando, con riferimento alla rete ordinaria, la vicenda delle relazioni industriali con Tamoil, sottolineano che con la medesima sono stati sottoscritti: l’accordo transitorio del 09.10.2003, scaduto il 31.12.2003, l’accordo del 10.03.2005, scaduto il 30.06.2006; l’accordo integrativo del precedente del 01.12.2009, e che, pertanto, gli ultimi accordi aziendali complessivi stipulati con Tamoil risultano scaduti dalla data del 30.06.2006, mentre l’ultimo accordo in assoluto – sia pure di natura meramente integrativa – risale ormai al 01.12.2009.
In questa situazione, FAIB, FEGICA e FIGISC hanno ripetutamente invitato – da ultimo a mezzo nota del 27.01.2014 – l’azienda ad aprire il tavolo della negoziazione finalizzato alla definizione di un nuovo accordo aziendale.
La Compagnia, dal suo canto, non solo non ha dato seguito né riscontro alle richieste, ma anche attivato trattative individuali con le singole gestioni con la finalità di regolare «one to one» i rapporti economici che invece le norme riservano in via esclusiva alla contrattazione collettiva. Nella diffida si sottolinea che tale comportamento aziendale a tutti gli effetti concretizza ed integra un abuso della libertà negoziale di Tamoil, intenzionalmente indirizzato ed eludere e disattendere le disposizioni inderogabili delle leggi di settore, configurando gli estremi dell’ «abuso di dipendenza economica» di cui alla L. 192/98, altresì richiamata espressamente dalla L. 27/2012.
Nel testo della diffida è rilevato altresì che la sussistenza del doppio vincolo da un lato dell’obbligo di acquisto in esclusiva e dall’altro della fissazione unilaterale da parte della compagnia del «prezzo al pubblico» al di fuori di qualsiasi criterio di equità e non discriminazione impediscono al gestore di competere sul mercato; una situazione, che – sommata alla contrattazione individuale – evidenzia sia l’elusione e la violazione delle leggi che obbligano alla contrattazione collettiva, sia la violazione del Regolamento CE 330/2010, che prescrive che siano riconosciuti ai «rivenditori» condizioni economiche generali che «facilitino» la reale possibilità di competere e che sanziona quei rapporti fra fornitore e rivenditore che limitano tale possibilità.
Quanto messo durevolmente in atto da Tamoil determina, pertanto, sia un danno per i singoli associati, i quali si trovano spogliati dei benefici di natura economica per la propria attività derivanti dalla contrattazione collettiva, sia altresì un danno per le Organizzazioni di Categoria, configurandosi come una vera e propria condotta antisindacale e di delegittimazione, sanzionata essa stessa da precise e cogenti norme di legge.