FEGICA e FIGISC hanno diffidato TOTALERG – dandone comunicazione al Ministero per lo sviluppo economico – a proseguire nell’azione di discesa ai singoli gestori per ottenere l’adesione ad azioni promozionali che snaturano le condizioni economiche delle gestioni.
Si invitano i gestori del marchio a NON ADERIRE alle sollecitazioni aziendali, facendo riferimento alla seguente comunicazione [di cui si allega anche il file]:
Oggetto: Azione promozionale straordinaria presso rete di marchio.Diffida
Le scriventi Organizzazioni di categoria, in rappresentanza dei gestori associati del marchio TOTALERG, premesso:
– che codesta spett/le Azienda sta conducendo una diffusa azione sul territorio nei confronti delle singole gestioni per ottenere l’adesione individuale ad una così definita «azione promozionale straordinaria» in variazione unilaterale delle condizioni economiche esistenti in forza dell’accordo collettivo aziendale, sottoscritto in forza delle leggi speciali di settore, tuttora vigente in regime di prorogatio anche se da tempo scaduto e non ancora rinnovato;
– che i contenuti dell’adesione sollecitata ai gestori appaiono descritti in maniera generica e semplicemente fuorviante rispetto a quello che appare essere il reale obiettivo aziendale di modificazione delle modalità di offerta commerciale, del servizio e del margine presso i punti vendita [area interamente «selfizzata»], da conseguirsi, nelle more della negoziazione di legge, attraverso il ricorso alla derogazione «one to one» delle condizioni di contratto e di quelle contenuto nel suddetto accordo collettivo aziendale,
sono a ricordare a codesta spett/le Azienda che tale condotta integra una palese elusione e violazione della normativa di settore in relazione alla contrattazione collettiva degli accordi aziendali –, di cui sono parte integrale l’individuazione dei criteri per la formazione anche dei prezzi di vendita – di cui al decreto legislativo 32/1998 ed alla legge 57/2001, nonché in relazione alle condizioni eque e non discriminatorie che debbono essere assicurate ai gestori per competere nel mercato, di cui alla legge 27/2012.
Preavvertendo che alle gestioni sarà data capillare indicazione di non aderire a nessuna derogazione individuale dalle condizioni previste dagli accordi collettivi vigenti in assenza del rinnovo dei medesimi nelle forme previste dalle norma di settore, e ricordando qualsiasi clausola posta in difformità dagli accordi collettivi è comunque da considerarsi nulla in fatto e in diritto, così come previsto dal comma 10, dell’art. 1, del citato D. Lgs. 32/1998, le scriventi diffidano codesta spett/le Azienda:
– a perseverare nella condotta di provare ad imporre adesioni a condizioni economico-normative «one to one» al singolo gestore,
– a non dare effetto ed efficacia ad eventuali adesioni – chiaramente in assenza delle condizioni richieste dalle leggi sopra citate e sollecitate, in assenza di una esplicita manifestazione dello scopo reale dell’iniziativa, con formalità fuorvianti ed in condizioni di evidente dipendenza economica – già sottoscritte dai gestori,
– a non interporre ulteriori more alla negoziazione del rinnovo degli accordi, fermo restando che, in assenza di un tanto, si riservano di ricorrere allo stato di mobilitazione dei gestori del marchio, nonché a tutte le iniziative di natura giuridica e legale ritenuti necessari per la tutela degli interessi dei medesimi. Distinti saluti.
Il Presidente Fegica – Il Presidente Figisc