LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350 – deduzione forfetaria per i gestori distribuzione carburanti
Estratto dalla
LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350
– Art. 2 comma 56 –
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).
Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 299 del 27 dicembre 2003 – Serie generale
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
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Roma – Sabato, 27 dicembre 2003
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LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).
Art. 2 comma 56 “BONUS FISCALE”
56. Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall’aumento dell’aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell’imposta sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati dal terzo periodo del comma 53 dell’articolo 3, nonché per l’applicazione, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (*), concernenti la deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante.
(*) LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448
…omissis
Art. 21.(Disposizioni varie in materia fiscale)
Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell’ammontare lordo dei ricavi di cui all’articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;
b) 0,6 per cento dei ricavi oltre lire 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;
c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imposta successivi.
Omissis…