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Circolare FIGISC – Recupero vapori.

FIGISC CONFCOMMERCIO

Alle Figisc Provinciali
Al Consiglio nazionale Figisc
Alle Figisc regionali

OGGETTO: Recupero vapori.

A seguito della nostra del 27 marzo 2000 (che alleghiamo in copia) desideriamo fornire ulteriori informazioni riguardo all’argomento in oggetto.

Come già detto, scadeva il 30 giugno il termine per l’installazione dei dispositivi di recupero dei vapori sugli impianti di distribuzione carburante.

Tale obbligo è posto a carico dei titolari di autorizzazione, non già ai gestori (che non potrebbero intervenire sulle strutture degli impianti non essendone proprietari). I gestori degli impianti i cui titolari non avessero ancora provveduto a tale onere, possono inviare una lettera (che si allega in copia) ai rispettivi titolari, al fine di premunirsi in caso di controversia.

C’è, inoltre, da aggiungere che la legge n. 413 del 4 novembre 1997, cui il D.M. n. 76 del 20 gennaio 1999 fa riferimento, prevede delle sanzioni amministrative, per il mancato adeguamento da lire 30 milioni a lire 300 milioni ma non viene specificato con chiarezza se a carico del titolare dell’autorizzazione o se a carico del gestore.

Alla luce di questi fatti, prudenzialmente, la Figisc già nella circolare del marzo scorso aveva accennato al fatto che gli impianti non adeguati alla data del 1 luglio 2000, non potevano esercitare l’attività di erogazione delle benzine; tale indicazione resta valida al fine di evitare le sanzioni ed il possibile ritiro della autorizzazione in caso di recidiva.

Con i migliori saluti
La Segreteria Nazionale

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BOZZA DI LETTERA DA INVIARE AI TITOLARI DI
AUTORIZZAZIONE SU RECUPERO VAPORI

Spett.le ………………

Vi ricordo che, ai sensi della L. 413/97 art.4, entro il 1° luglio 2000 l’intera rete delle pompe di distribuzione delle benzine doveva essere attrezzata con dispositivi di recupero dei vapori di benzina.

L’obbligo, come sapete, incombe su i titolari dell’autorizzazione e doveva essere assolto secondo le modalità e i termini fissati dal D.M. 20 gennaio 1999 n. 76.

Considerato l’importo della sanzione amministrativa prevista per il mancato adeguamento (da 30 a 300 milioni) e, in particolare, il rischio di sospensione dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività in caso di recidiva, Vi invito a disporre quanto prima l’adeguamento dell’impianto e di tenerci informati in ordine alle eventuali misure da Voi già assunte, come pure in ordine allo stato dell’impianto finché tale adeguamento non verrà posto in atto.

Si comunica, infine, che eventuali mancati guadagni dovuti alla chiusura dell’impianto dovranno da Voi essere riconosciuti.

In attesa di un Vostro cortese e sollecito riscontro porgo i migliori saluti

Il gestore

ALLEGATO 1

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Alle FIGISC Provinciali
Al Consiglio Nazionale Figisc
Alle Figisc Regionali
Al Consiglio Nazionale Anisa

Roma, 27.III.2000

OGGETTO: Decreto 20 gennaio 1999, n. 76: regolamento recante norme per l’installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori.

Si ricorda che con il Decreto 20 gennaio 1999 n. 76, richiamato in oggetto, scade il 30 giugno il termine per l’installazione dei dispositivi di recupero dei vapori sugli impianti di distribuzione carburante.

Tale obbligo, per i titolari di autorizzazione, prevede, inoltre, la tenuta, presso ogni singolo impianto, della documentazione relativa alla autocertificazione [fatta sempre dal titolare dell’autorizzazione], attestante la conformità agli standards previsti dalla normativa, che potrà essere richiesta dalla competente autorità in caso di controlli.

Si richiamano i gestori associati, i cui impianti non siano già stati messi a norma, a prendere contatto, sin da ora, con i rispettivi titolari di autorizzazione, e sollecitare un intervento, dal momento che dal 1° luglio prossimo non sarà possibile esercitare l’attività di distribuzione senza i previsti dispositivi di recupero vapori.

Per quanto attiene ai miscelatori, si informa, che nonostante numerose richieste fatte al Ministero dell’Ambiente, non esiste alcuna normativa che stabilisca le caratteristiche tecniche per un eventuale meccanismo di recupero, pertanto è chiaro che tali dispositivi non potranno più essere utilizzati.

Distinti saluti
La Segreteria