Accordo 17.04.1991
Accordo Sindacale con UP pagamento differito ai gestori
L’Unione Petrolifera: Ing. Bruno Dattilo, Pietro De Simone
La Faib Confesercenti: Roberto Pietrangeli, Enrico Legnari
La Figisc Confcommercio: Guido Donelli, Cosimo Elia
La Flerica Cisl energia: Roberto Di Vincenzo, Roberto Timpani
E’ stata raggiunta la seguente intesa:
le parti, che in data 31.5.89 hanno sottoscritto un accordo di carattere normativo.
PRESO ATTO
1. Che il Parlamento ha approvato in data 21.12.1990 il DDL con il quale, fra l’altro, viene ripristinata la condizione di pagamento differito dell’imposta di fabbricazione sui carburanti a 30 giorni dalla data di loro nazionalizzazione da parte dei soggetti produttori e/o importatori, senza aggravio di interessi;
2. Che tali disposizioni sono contenute nella legge n. 9 del 9 gennaio 1991;
3. Che le medesime agevolazioni fiscali sono operative già dallo scorso 1° febbraio 1991;
4. Che negli accordi stipulati con le singole società private, in date successive a quelle dell’accordo principale è contenuto e ribadito l’impegno a trasferire parte dei benefici discendenti dalla nuova situazione, ai gestori degli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione, a fronte di adeguate garanzie;
5. Delle intese raggiunte in data 14.12.1990 fra il Governo e le rappresentanze sindacali nazionali delle organizzazioni di categoria dei gestori Faib-Confesercenti,Figisc-Confcommercio e Flerica-Cisl energia.
CONCORDANO
a) le aziende aderenti all’Unione Petrolifera produttrici, concessionarie e/o fornitrici riconosceranno ai gestori degli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione della rete stradale un differimento del pagamento dell’I.F. dei carburanti esitati attraverso la rete distributiva, corrispondente al numero medio di giorni intercorrente tra un carico e l’altro, maggiorato del 50% a partire dal 1/6/91, individuato da ciascuna azienda sulla base dei dati aziendali 1990 e di seguito riportati (TAMOIL 4,9 – FINA 4,4 – ESSO 3,7 – MONTESHELL 4,0 – KPI 3,8 – ERG 4,1 – API 4,0). Le modalità ed altre articolazioni di tale differimento (quali carico per altro, congelamento di carico all’inizio dell’anno, finanziamento con cifra fissa, pagamento ad un giorno prefissato della settimana, etc.) ivi compresa la quantificazione del differenziale di cui al successivo punto d), saranno oggetto di una specifica normativa aziendale definita con le associazioni nazionali di categoria dei gestori, attraverso la quale sarà possibile apprezzare le diverse modalità di gestione dell’apparato logistico /amministrativo delle singole aziende.
Tali accordi fra organizzazioni dei gestori e singole aziende dovranno essere raggiunti entro e non oltre il 31 maggio 1991.
b) i gestori forniranno alla società concessionaria e/o fornitrice – a fronte della linea di credito che le singole aziende apriranno nei confronti dei singoli gestori, a seguito del presente accordo – adeguate garanzie bancarie, secondo la prassi in uso nel settore del credito – senza che ciò determini pregiudizi aprioristici sull’Istituto di Credito. L’importo che dovrà essere garantito dovrà corrispondere a quello oggetto del differimento;
c) il differimento di cui al punto a) sarà applicato ai gestori in grado di assicurare il pagamento privilegiando la modalità dell’addebito diretto in conto. Problemi di tipo applicativo connessi con la corretta gestione di questa forma di pagamento saranno affrontati e risolti tra le associazioni di categoria e le singole aziende.
d) I gestori previa precisa informazione anche aziendale sulla nuova normativa potranno rinunciare al pagamento differito oggetto del presente accordo ed avanzare specifica richiesta di trasformazione di tale condizione di miglior favore in differenziale Lire/litro che dovrà essere applicato, come maggiorazione, con voce separata, al margine unitario medio a qualsiasi titolo riconosciuto ai gestori, sui singoli prodotti. In base all’andamento delle imposte sarà effettuata una verifica annuale.
e) Il presente accordo ha validità fino al 31.12.96, data di scadenza dell’art. 25 della legge di cui al punto 2, o all’atto di modifiche del quadro normativo rilevanti ai fini dell’applicazione del presente accordo.
f) Il differimento di pagamento dell’imposta di fabbricazione da riconoscere ai gestori delle aree di servizio poste lungo la rete autostradale, dovrà essere quantificato – stante le peculiarità di questo tipo di rete – entro e non oltre il 6 maggio p.v. e dovrà avere la stessa decorrenza di quello praticato ai gestori della rete stradale.
ACCORDO INTEGRATIVO
In relazione all’accordo sottoscritto in data 17 aprile 1991, le parti si danno atto che l’eventuale modificazione delle modalità di dilazione del pagamento dell’imposta di fabbricazione, contenute nella legge 9/91, comporteranno una analoga variazione, percentualmente proporzionale, dei termini dell’accordo o di eventuali benefici alternativi/integrativi e/o sostitutivi che dovessero essere riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione alle aziende produttrici e/o fornitrici.
Roma, 17.04.1991